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Ordinanza — n. 14237/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows teacher's claim for salary progression based on tenure under fixed-term contracts, overturning lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14237/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Bari Court of Appeal's decision regarding a fixed-term teacher's salary progression claim. The lower court incorrectly distinguished between two distinct legal issues: the application of the EU framework agreement on tenure during fixed-term contracts versus the separate rules for career reconstruction after permanent appointment. The court ruled that the appealed judgment violated procedural principles by failing to apply the established legal rule that fixed-term school staff must receive the same salary progression as permanent staff based on accumulated service.

Regesto Legislator

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Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 526, d.lgs. n. 297/1994; In the school sector, the framework agreement on fixed-term work requires recognizing tenure for fixed-term staff regarding salary progression identical to that of permanent employees, mandating the application of collective agreements that disregard tenure thresholds.

Parole chiave

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fixed-term contracts school teachers salary progression tenure recognition collective agreements procedural violation EU framework agreement indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
28635/2018 della Corte di cassazione; violazione dell'art. 384 c.p.c.
Art. 526, d.lgs. n. 297/1994
in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 384 c.p
28635/2018 della Corte di cassazione; violazione dell'art. 384 c.p.c.
art. 384 cod. proc. civ
il ricorso è manifestamente fondato; l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016
Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019
Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019), in relazione alla ricostruzione della carriera; 5.il ricorso, pertanto, è fondato quanto alla denunciata violazione dell'art.
Cass. n. 28635/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21199-2020 proposto da: CHIECO ANTONELLA FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE URSINI; - ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 2193/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Bari ha definito il giudizio di rinvio riassunto da Antonella Filomena Chieco a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 28635/2018 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla stessa Chieco avverso la pronuncia d'appello che aveva rigettato tutte le domande formulate dalla ricorrente, docente a tempo determinato, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;

2. l'ordinanza rescindente ha osservato che l'originaria ricorrente aveva proposto distinte azioni chiedendo, da un lato, l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2011/2012, con le conseguenti pronunce quanto al risarcimento del danno, alla conversione del rapporto ed alla ricostruzione della carriera, dall'altro ia domandato il riconoscimento del diritto a percepire, in pendenza dei =pporti a tempo determinato, il medesimo trattamento retributivo previsto per i docenti di ruolo e, quindi, la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio;

3. in relazione a quest'ultima domanda questa Corte ha evidenziato che il giudice d'appello si era posto in contrasto con il principio di diritto, affermato da Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità turata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;

Ric. 2020 n. 21199 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 4. la Corte territoriale, richiamata la pronuncia rescindente, ha rilevato che l'efficacia vincolante di quest'ultima nel giudizio di rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale il principio di diritto è stato enunciato sicché cessa nei casi di ius superveniens;

5. ha ritenuto che la sopravvenienza rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 settembre 2018 in causa C - 466/2017, Motter, consentisse di disattendere il principio di rinvio e, trascritta integralmente la richiamata pronuncia, ha accolto l'appello a suo tempo proposto dal Ministero avverso la pronuncia del Tribunale di Trani che aveva disposto la ricostruzione della carriera, ed ha rigettato la domanda della Chieco;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Antonella Filomena Chieco sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Istruzione, mentre è rimasto intimato l'Ufficio Scolastico Regionale 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

8. entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia con un unico motivo la «violazione (reiterata) delle norme di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, negazione dell'anzianità di servizio in relazione ai contratti a tempo determinato e mancato riconoscimento dei connessi scatti stipendiali; violazione dell'ordinanza n. 28635/2018 della Corte di cassazione; violazione dell'art. 384 c.p.c. e infedele esecuzione dei compiti 'fidati al giudice del rinvio con la richiamata pronuncia di annullamento»; 1.1. sostiene la ricorrente che la Corte territoriale ha violato l'obbligo posto a carico del giudice del rinvio di uniformarsi alla regola iuris enunciata nella sentenza rescindente e rileva che ha errato il giudice d'appello nel richiamare la sentenza Motter del 20 settembre 2018, sia perché si tratta di pronuncia antecedente alla pubblicazione dell'ordinanza n. 28635/2018, sia in quanto la stessa, riguardante la ricostruzione della carriera del docente immesso in ruolo dopo la prestazione di attività sulla base di rapporti a tempo determinato, non ha smentito la precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa all'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro;

Ric. 2020 n. 21199 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- 2. il ricorso è manifestamente fondato; l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. viene meno solo ,alora la norma da applicare sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens, ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima successivamente alla pronuncia rescindente; 2.1. rientrano nell'ambito dello ius superveniens, che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale, ma a condizione che gli stessi siano sopravvenuti alla pronuncia rescindente ed abbiano una diretta incidenza sul principio di diritto enunciato; 2.2. nessuna di dette evenienze ricorre nella fattispecie perché la sentenza 20 settembre 2018 in causa C - 466/2017, Motter, oltre ad essere antecedente, non successiva, alla ordinanza rescindente pubblicata 1'8 novembre 2018, non si riferisce alla progressione stipendiale rivendicata dagli assunti a tempo determinato in pendenza di rapporto a termine, bensì al diverso istituto della ricostruzione della carriera, che opera dopo --,issione in ruolo, e ritiene non contrastante con il diritto dell'Unione i abbattimento parziale dell'anzianità di servizio, non già la totale non considerazione della stessa, rimettendo, inoltre, al giudice del rinvio accertamenti, non compiuti dalla Corte territoriale, sulle condizioni che devono ricorrere affinché possa essere escluso il carattere discriminatorio;

3. questa Corte ha già affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e Cass. n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 3.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 l'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo Ric.2020 n. 21199 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 3.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la -icostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. ( cfr.

Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); 3.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;

4. nel caso di specie la domanda, come interpretata da questa Corte con l'ordinanza rescindente, era riconducibile alla prima delle due azioni e, pertanto, nessuna incidenza poteva spiegare la sentenza della Corte di Giustizia, dalla quale, tra l'altro, il giudice d'appello ha tratto conclusioni non condivisibili (cfr. Cass. nn. 31149 e 31150 del 2019), in relazione alla ricostruzione della carriera; 5.il ricorso, pertanto, è fondato quanto alla denunciata violazione dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto già enunciato da questa Corte con l'ordinanza n. 28635/2018 e provvedendo anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 21199 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione. Così deciso ne