Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14131/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy administrator's refusal of priority claim due to lack of SME proof. Faver s.p.a. lost. Faver s.p.a. lost.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14131/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Faver s.p.a.'s appeal against the Milan Tribunal's refusal to grant a priority claim to Ilva s.p.a.'s bankruptcy administrator. Faver argued the tribunal failed to examine specific balance sheet notes and did not properly justify why the opposing entity did not qualify as a small or medium-sized enterprise under EU regulations. The court held that the lower court's reasoning was sufficient, as it correctly noted that available documentation failed to prove the necessary employee count or the existence of associated companies required for SME status.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003; Art. 360 c.p.c.: The court rejects an appeal where the lower court adequately reasoned why documentary evidence failed to demonstrate the requisite elements for a priority claim under the SME definition.

Parole chiave

Generato dall'IA
priority claim bankruptcy administrator small medium enterprise difetto di legittimazione dell'azionista regime speciale delle piccole imprese carenza di legittimazione indigenza finanziaria carenza dei requisiti materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003
Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione proposta da Faver s.p.a., negava il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, perché la compagine opponente non aveva dimostrato il ricorrere dell’elemento soggettivo previsto dall’art.
Art. 360 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità del decreto impugnato per omesso esame di un elemento storico decisivo che si denunzia ai sensi dell’art. 360 primo comma n.
Art. 99, commi 9 e 11, R.D. 347/1942
5 cpc in relazione alla violazione dell’art. 99, nono e undicesimo comma R.D.
Art. 116 c.p.c.
347/1942; dell’art. 116 cpc e dell’art.
Art. 111, sesto comma, Costituzione
116 cpc e dell’art. 111, sesto comma Costituzione”, lamenta l’omesso esame della nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, al cui interno era stato Ric.
art. 380-bis cod. proc. civ
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 360 cod. proc. civ
Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità del decreto impugnato per omesso esame di un elemento storico decisivo che si denunzia ai sensi dell’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19443/2011
civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, a questa Corte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 19443/2011).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24688-2020 proposto da: FAVER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO LEONI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERFRANCESCO LUPO; - ricorrente - contro ILVA s.p.a. in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FULCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO AGOSTINELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4246/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 14/7/2020;

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24688/2020 Numero sezionale 23/2022 Numero di raccolta generale 14131/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. ammetteva al passivo il credito di € 449.059,82 vantato da Faver s.p.a., con collocazione chirografaria piuttosto che con la prededuzione richiesta.

2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione proposta da Faver s.p.a., negava il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, perché la compagine opponente non aveva dimostrato il ricorrere dell’elemento soggettivo previsto dall’art. 3, comma 1-ter, d. l. 347/2003, in relazione alla condizione di piccola o media impresa secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato il 14 luglio 2020, ha proposto ricorso Faver s.p.a. prospettando due motivi di doglianza, a cui ha resistito Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità del decreto impugnato per omesso esame di un elemento storico decisivo che si denunzia ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cpc in relazione alla violazione dell’art. 99, nono e undicesimo comma R.D. n. 347/1942; dell’art. 116 cpc e dell’art. 111, sesto comma Costituzione”, lamenta l’omesso esame della nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, al cui interno era stato Ric. 2020 n. 24688 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24688/2020 Numero sezionale 23/2022 Numero di raccolta generale 14131/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 espressamente indicato il numero degli occupati di Faver s.p.a. per gli anni 2013 e 2014. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di esaminare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dall’opponente al fine di fornire prova della propria qualità di piccola o media impresa, il cui apprezzamento avrebbe comportato – in tesi di parte ricorrente - conseguenze assorbenti sugli ulteriori elementi probatori contestati.

5. Il motivo si prospetta, nel suo complesso, inammissibile. 5.1 Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).

Il mancato esame della nota integrativa al bilancio non assume queste caratteristiche di decisività. In vero, il Tribunale non si è limitato a rilevare la mancata dimostrazione della soglia relativa al numero di addetti alle dirette dipendenze dell’opponente, come prescritta dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ma ha aggiunto che non risultava esclusa con certezza e in via documentale l’esistenza di imprese associate o collegate i cui dati devono essere Ric. 2020 n. 24688 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24688/2020 Numero sezionale 23/2022 Numero di raccolta generale 14131/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 considerati unitamente con quelli dell’impresa ricorrente (e ciò a mente dell’art. 6, punto 2, dell’allegato alla raccomandazione in parola).

Il dato concernente il numero degli occupati in via diretta non aveva quindi, di per sé, alcun valore decisivo, in mancanza di elementi che attestassero l’assenza di imprese associate o collegate di cui tenere conto nel ricostruire i dati rilevanti per la definizione dell’impresa. 5.2 Risulta poi inammissibile la contestazione concernente non tanto l’omesso esame in sé della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’opponente aveva prodotto, quanto piuttosto l’esame del documento senza che fossero attribuite allo stesso, a mente dell’art. 3, comma 5, della raccomandazione CE citata, “conseguenze assorbenti sugli ulteriori elementi probatori contestati” (pag. 9 del ricorso).

Un simile profilo, pur richiamando espressamente il canone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamenta la mancata valorizzazione della prova documentale prodotta alla luce della disciplina europea in materia. Ora, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei Ric. 2020 n. 24688 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24688/2020 Numero sezionale 23/2022 Numero di raccolta generale 14131/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, a questa Corte il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 19443/2011).

6. Il secondo motivo di ricorso assume la “nullità del decreto impugnato per motivazione omessa o apparente (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc) per violazione dell’art. 99 commi 9 e 11 R.D. 347/1942, degli artt. 116 e 132 cpc e dell’art. 111 6° comma Costituzione”, in quanto il Tribunale non ha adeguatamente argomentato le ragioni giuridiche e sostanziali poste a fondamento della decisione di non ritenere sufficiente a fini probatori la dichiarazione di P.M.I. resa nel rispetto della normativa europea.

7. Il motivo non è fondato. Il decreto impugnato contiene, infatti, una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale, laddove essa, lungi dal disattendere la valenza probatoria della dichiarazione prodotta, ha osservato, invece, che la documentazione disponibile non era idonea a dimostrare non solo il numero di addetti in capo alla compagine opponente, ma anche l’esistenza di imprese associate o collegate i cui dati dovevano essere considerati ai fini del computo del rispetto dei parametri necessari per il riconoscimento della prededuzione richiesta.

8. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.100, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ric. 2020 n. 24688 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24688/2020 Numero sezionale 23/2022 Numero di raccolta generale 14131/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 24688 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4