Italian Court dismisses asylum appeal due to defective power of attorney lacking required date certification. The procedural flaw renders the appeal inadmissible under specific statutory requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ahmad Munir's appeal against the Ancona Tribunal's partial recognition of humanitarian protection inadmissible. Munir argued for protection rights, but the Ministry of Interior failed to appear within statutory deadlines. The court ruled the appeal invalid because the lawyer's power of attorney lacked the mandatory certification that the document's date was subsequent to the contested decision's communication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; A power of attorney for cassation appeal is inadmissible if it fails to explicitly certify that the document's date is subsequent to the communication of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8815-2021 proposto da: AHMAD MUNIR, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA NATALE; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/2/2021; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8815/2021 Numero sezionale 29/2022 Numero di raccolta generale 14122/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALBERTO PAZZI. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Ancona, con decreto del 17 febbraio 2021, accoglieva parzialmente il ricorso presentato da Ahmad Munir, cittadino del Pakistan, e riconosceva il suo diritto alla protezione per ragioni umanitarie; rigettava, invece, il ricorso nella parte in cui si doleva del diniego, ad opera della commissione territoriale, del riconoscimento dello status di rifugiato nonché del diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 d. lgs. 251/2007.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Ahmad Munir prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art.370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che:
3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Ric. 2021 n. 08815 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8815/2021 Numero sezionale 29/2022 Numero di raccolta generale 14122/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez.
U., 15177/2021). Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile. La procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica, infatti, soltanto la data di rilascio (“9.3.2021”), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore, com’è suo onere, abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “è autentica”.
4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 cod. proc. civ. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022. Il Presidente Ric. 2021 n. 08815 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8815/2021 Numero sezionale 29/2022 Numero di raccolta generale 14122/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dott. Massimo Ferro Ric. 2021 n. 08815 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E