Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of new procedural defects and failure to raise them earlier.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding procedural violations and cost allocation. The applicant argued that the lower court failed to observe strict time limits for suspending a driver's license and mishandled litigation costs, but these issues were either not raised in the first instance or lacked the required peremptory nature. The court ruled that since the applicant did not present these grievances during the trial phase, they are considered new and inadmissible in the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 223, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992; Art. 224, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992: Censures regarding procedural deadlines are inadmissible if not raised in the first instance or if the provisions do not establish peremptory time limits.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29111-2020 proposto da: ARMENTO SANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. ROCCO VIGGIANO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA - intimato - avverso la sentenza n. 469/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 26/06/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 17/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 04/05/2022 FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 12.4.2018 Armento Sandro proponeva opposizione avverso il decreto con il quale l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza aveva disposto la sospensione della sua patente di guida per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 224, comma 1, del D.
Lgs. n. 285 del 1992. A fondamento dell’opposizione l’Armento eccepiva la violazione dei termini di cui all’art. 223, terzo comma, del richiamato D. Lgs. n. 285 del 1992. Con sentenza n. 549/2018, resa nella resistenza della Prefettura, il Giudice di Pace di Potenza accoglieva l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione la Prefettura ed il Tribunale di Potenza, con la sentenza impugnata, n. 469/2020, resa nella resistenza dell’Armento, accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione proposta dall’appellato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Armento Sandro, affidandosi a tre motivi.
La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380- BIS COD. PROC. CIV. INAMMISIBILITA’ del ricorso. Armento Sandro veniva attinto da provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di un anno, essendo stato fermato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza. All’esito del procedimento penale, conclusosi con sentenza che disponeva, inter alia, la sanzione accessoria della patente per la durata di due anni, veniva notificato all’Armento ulteriore F i r m a t o D a :
O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 provvedimento di sospensione del titolo di autorizzazione alla guida Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 per il residuo periodo di un anno.
L’odierno ricorrente proponeva Data pubblicazione 04/05/2022 opposizione avverso detto ultimo provvedimento, ritenendolo tardivo perché emesso dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla irrevocabilità della sentenza penale previsto dall’art. 223, terzo comma, del D. Lgs. n. 285 del 1992. Il Giudice di Pace di Potenza accoglieva l’opposizione ed il Tribunale, su appello della Prefettura, riformava la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Armento Sandro, affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, il ricorrente assume la natura perentoria del termine di cui all’art. 223, terzo comma, del D.
Lgs. n. 285 del 1992. Con il secondo, lamenta la violazione dell’art. 224 del D. Lgs. n. 285 del 1992, perché il Prefetto avrebbe dovuto a sua volta emanare il decreto di sospensione entro il termine, esso pure di natura perentoria, di 15 giorni dalla ricezione di una copia autentica della sentenza penale con la prova del passaggio in giudicato. Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili. Né il terzo comma dell’art. 223, né il secondo comma dell’art. 224, infatti, prevedono la natura perentoria dei diversi termini da esse contemplate.
Inoltre, quanto alla censura relativa alla mancata osservanza dell’art. 224, della quale non si rinviene traccia nella sentenza impugnata –dalla quale risulta soltanto la doglianza concernente il mancato rispetto del diverso termine di cui all’art. 223– il ricorrente non dimostra di averla proposta nel corso del giudizio di merito, onde la stessa va considerata nuova, perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Il terzo motivo, relativo al governo delle spese operato dal giudice di merito, è a sua volta inammissibile, posto che le medesime sono state regolate dal Tribunale in applicazione del principio generale della soccombenza.
Al riguardo, va precisato che l’esistenza –valorizzata dal ricorrente– di un unico “precedente F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29111/2020 noto”, rappresentato da una sentenza del Giudice di Pace, non è Numero sezionale 3005/2022Numero di raccolta generale 14119/2022 certamente rilevante ai fini della configurabilità di un orientamento Data pubblicazione 04/05/2022 giurisprudenziale, e dunque di un qualsivoglia profilo di possibile affidamento del ricorrente sulla stabilità dello stesso”.
Il Collegio osserva che la censura relativa alla mancata osservanza dell’art. 224 non può essere considerata nuova, poiché la questione è stata trattata dal giudice di merito; per il resto, condivide la proposta del Relatore. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S