Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14116/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows tax appeal, quashing lower court's low legal fee award due to lack of specific justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14116/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed a single-motition appeal by a taxpayer against a regional tax court's decision. The taxpayer argued that the lower court incorrectly liquidated legal fees below statutory parameters without providing specific justification for the deviation. The court agreed, ruling that while fee parameters are guidelines, judges must explicitly explain any significant deviation from them to avoid symbolic awards. Consequently, the lower court's sentence was quashed and remanded for a new examination of both the merits and the fee calculation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 d.m. n. 55 del 2014; Art. 15 d. Lgs. n. 546 del 1992: The court must provide specific and explicit motivation when deviating from standard fee parameters, as such deviations require justification to ensure the award is not symbolic and respects professional decorum.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal procedure legal fee liquidation statutory fee parameters judicial motivation requirement remand for new trial professional decorum Cassation appeal spese legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 d.m. n. 55 del 2014
Fontanella con atto affidato a un solo motivo; è rimasto qui intimato il riscossore; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m..
Art. 15 d. Lgs. n. 546 del 1992
1 e 2 allegate e dell’art. 15 del d.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
Art. 2233, comma secondo, cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8146/2020
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017
Cass. n. 25804/2015
Cass. n. 25804/2015, Cass.
Cass. n. 24492/2016
25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass.
Cass. n. 20790/2017
24492/2016 e Cass. n. 20790/2017); - ancora di recente, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018
Cass. sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989
11601 del 14/05/2018; più di recente in tema anche Cass. sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989); nel caso di specie, non avendo il giudice a quo provveduto a dettare alcuna Cons.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 802/2021 proposto da FONTANELLA GIANLUCA, avvocato, in proprio (PEC: gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3986/09/20 depositata in data 14/12/2020; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 802/2021 Numero sezionale 3107/2022 Numero di raccolta generale 14116/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente, avv. Fontanella, proponeva ricorso ex art. 70 d. Lgs. n. 546 del 1992 per ottenere l’ottemperanza dell’Ufficio alla sentenza n. 8586/2018 della CTR del Lazio; - la CTR, così adita, con sentenza n. 3986/2020 dichiarava cessata la materia del contendere stante il pagamento di quanto dovuto da parte dell’Ufficio e liquidava le spese in euro 800,00 oltre accessori di legge; - ricorre a questa Corte l’avv.

Fontanella con atto affidato a un solo motivo; è rimasto qui intimato il riscossore; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m.. n. 55 del 2014 come aggiornato dal d. Min. Giustizia n. 37 del 2018 e delle tab. n. 1 e 2 allegate e dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR operato per il giudizio di ottemperanza una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva e non distinta per fasi del giudizio, inoltre liquidando tali spese in misura inferiore ai parametri medi; - il motivo è fondato; - al riguardo, varrà considerare come, secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8146/2020, che il Collegio condivide integralmente e ribadisce in questa sede, al fine di assicurarne continuità), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 802/2021 Numero sezionale 3107/2022 Numero di raccolta generale 14116/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017); - i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.

Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr.

Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017); - ancora di recente, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; più di recente in tema anche Cass. sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989); nel caso di specie, non avendo il giudice a quo provveduto a dettare alcuna Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 802/2021 Numero sezionale 3107/2022 Numero di raccolta generale 14116/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 apposita e specifica motivazione con riguardo alla scelta di liquidazione operata nel provvedimento impugnato al di sotto dei parametri tariffari, dev'essere disposta, in accoglimento del ricorso proposto, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla CTR del Lazio per nuovo esame, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente