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Ordinanza — n. 14110/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows INPS appeal, ruling prescription period for social security contributions starts from payment deadline, not tax return date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14110/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Lower Court's dismissal, overturning the decision that had declared the claim time-barred. The Lower Court had incorrectly determined the five-year prescription period began on June 16, 2010, based on the tax return filing date. The Court corrected this by establishing that the prescription period actually commenced on July 6, 2010, the specific deadline for payment set by the relevant Decree, thereby invalidating the time-bar defense.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 2941 c.c.; Art. 18 d.lgs. 241/1997; Art. 1 DPCM 10.6.2010: The prescription period for social security contributions begins on the day the payment deadline expires, not on the date the tax return is filed.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline tax return filing Gestione separata Cassazione ordinanza time-bar defense credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2941 c.c.
Art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995
, dell'art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995, Ric.
Art. 18 d.lgs. 241/1997
15-02-2022 -2- dell'art. 18 del d.lgs n.
Art. 1 DPCM 10.6.2010
15-02-2022 -2- dell'art. 18 del d.lgs n.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273/2021
Cass. nn. 27950 del 2018
Cass. 19403 del 2019
Cass. 1557 del 2020
Cass. n. 21472 del 2020
Cass. n. 21472 del 2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31459-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N.29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro IEZZI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNTO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO CERCEO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 266/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Presidente Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE 1. La Corte d'appello di L'Aquila con la sentenza n. 266/2019 ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di lezzi Maria Cristina e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2009 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il credito in questione fosse prescritto poiché trattavasi di reddito 2009 con saldo dei contributi da versarsi entro il 16.6.2010. Essendo intervenuta la richiesta di pagamento il 6.7.2015, la stessa era tardiva rispetto al termine prescrizionale quinquennale.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 1 motivi; l'avv. lezzi ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 5.Con unico motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. , dell'art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995, Ric. 2019 n. 31459 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- dell'art. 18 del d.lgs n. 241/1997, dell'art. 17 del dpr 435/2001 e del DPCM10.6.2010 ( in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.. L'Istituto lamenta la erroneità della statuizione in punto di prescrizione in quanto non considerato lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010, in ragione di quanto statuito dal DPCM 10.6.2010.

Va anzitutto ribadito (si veda a riguardo Cass.n. 10273/2021) che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività Ric. 2019 n. 31459 sez.

ML - ud. 15-02-2022 -3- economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult.

Cass. n. 21472 del 2020). Neppure di rilievo l'eccezione che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007 Per le dette ragioni il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di L'Aquila, diversa composizione, perché decida in applicazione dei richiamati principi oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 31459 sez. ML - ud. 15-02-2022 -4- Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di L'Aquila,diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 15 febbraio 2022.. Il Presíd e t. ./