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Ordinanza — n. 14105/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming non-discrimination rights, ruling biennial seniority claims differ from indefinite contract salary progression.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14105/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vincenzo Zafattieri's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of his claims for indefinite contract status and salary equalization. Zafattieri argued that his biennial seniority increments under Law 312/1980 should be recognized based on the principle of non-discrimination against teachers with indefinite contracts. The court held that the specific request for statutory biennial increments constitutes a distinct legal action separate from the broader claim for salary progression under collective agreements, and the lower court correctly limited its examination to the explicitly requested relief.

Regesto Legislator

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Art. 53 L. n. 312/1980; Directive 99/70/CE: The claim for biennial seniority increments under Law 312/1980 is a distinct and autonomous legal action compared to the request for salary progression based on seniority under collective agreements for indefinite contract holders, and the principle of non-discrimination does not automatically merge these separate requests into a single claim.

Parole chiave

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biennial seniority increments non-discrimination principle indefinite contract status collective agreement progression Law 312/1980 distinct legal action salary equalization discriminazione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 53 L. n. 312/1980
ha rilevato che l'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva domandato unicamente «gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 legge n.
Directive 99/70/CE
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; il ricorrente ha depositato memoria.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 53 legge n. 312/1980
ha rilevato che l'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva domandato unicamente «gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 legge n.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; il ricorrente ha depositato memoria.
art. 6 d.lgs. n. 368/2001
civ., la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 d.lgs. n. 368/2001; 1.1.
art. 112 cod. proc. civ
civ., addebita al giudice del merito la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22552/2016
la Corte territoriale, richiamati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016, ha escluso la dedotta reiterazione abusiva, rilevando che le supplenze erano state per lo più conferite per sostituire docenti assenti e solo in alcuni casi avevano riguardato posti disponibili dell'organico di fatto, non di diritto;
Cass. n. 26108/2017
Cass. n. 26350/2018
26108/2017 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 26350/2018;
Cass. n. 30573/2019
Cass. n. 30573/2019; Cass.
Cass. n. 16095/2021
30573/2019; Cass. n. 16095/2021); 3.1.
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25429-2020 proposto da: ZAFATTIERI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI, 7, presso lo studio dell'avvocato CARLO RECCHIA, che lo rappresenta e difendepmfavnero, all‘aiadroCAQI.0 - ricorrente- contro MINISTERO dell' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL 'ZIO, in persona del dirigente pro tempore, elettivamente _poiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 233/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2020;

V udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello di Vincenzo Zafattieri ,/verso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva rigettato tutte domande, proposte nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, volte ad ottenere: l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti stipulati dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 2011/2012; la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato; il risarcimento del danno nonché il pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità di servizio;

2. la Corte territoriale, richiamati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016, ha escluso la dedotta reiterazione abusiva, rilevando che le supplenze erano state per lo più conferite per sostituire docenti assenti e solo in alcuni casi avevano riguardato posti disponibili dell'organico di fatto, non di diritto;

3. il giudice d'appello ha ritenuto infondato anche il motivo d'appello con il quale era stata denunciata l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto a percepire gli incrementi stipendiali riconosciuti dai C.C.N.L. del comparto scuola agli assunti a tempo indeterminato;

4. ha rilevato che l'appellante con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva domandato unicamente «gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 legge n. 312/1980, nella misura del 2,50 per ogni biennio di incarico» sicché correttamente il Tribunale aveva esaminato solo questa domanda, rigettandola, perché il ricorrente non aveva proposto la diversa azione fondata sul principio di non discriminazione volta ad ottenere la parificazione agli assunti a tempo indeterminato;

5. per la cassazione della sentenza Vincenzo Zafattieri ha proposto ricorso sulla base di due motivi ai quali hanno opposto difese con controricorso il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; il ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2020 n. 25429 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 d.lgs. n. 368/2001; 1.1. sostiene il ricorrente che ha errato la Corte territoriale nell'affermare che le differenze retributive erano state richieste solo in ragione della denunciata illegittimità dei termini apposti ai contratti perché, al contrario, nei conteggi allegati erano stati inseriti, oltre alle maggiorazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, anche «gli scatti di anzianità e la progressione in carriera dovuta allo scorrere del tempo e all'impiego reiterato in funzioni identiche di insegnamento»; 1.1. richiama giurisprudenza di questa Corte e sostiene che il principio di on discriminazione impone di riconoscere agli assunti a tempo determinato medesima progressione economica collegata all'anzianità di servizio della -Auale godono i docenti di ruolo;

2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita al giudice del merito la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere valorizzato le sole conclusioni rassegnate senza tener conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere;

3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati; la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità all'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53 della L. n. 312 del 1980 costituisce domanda diversa ed autonoma rispetto a quella avente ad oggetto la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista aI CCNL per i dipendenti a tempo indeterminato, in applicazione del : pio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999» ( Cass. 26108/2017 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 26350/2018;

Cass. n. 30573/2019; Cass. n. 16095/2021); 3.1. le due azioni, infatti, differiscono quanto al petitum ed alla causa petendi perché in un caso si domandano gli scatti biennali ex lege n. 312/1980, norma, questa, ormai disapplicata dalla contrattazione collettiva con la sola eccezione dei docenti di religione, rispetto ai quali la parificazione non può essere domandata invocando il principio di non Ric. 2020 n. 25429 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- discriminazione; nell'altro, invece, viene in rilievo la progressione stipendiale per fasce di anzianità della quale godono gli assunti a tempo indeterminato secondo la previsione dei CCNL per il personale del comparto della scuola, succedutisi nel tempo;

4. non giova al ricorrente il richiamo al principio del petitum sostanziale perché dagli stralci dell'atto introduttivo riportati nel ricorso si desume che la domanda era chiaramente finalizzata ad ottenere gli scatti biennali, e la sola invocazione del principio di non discriminazione, che può essere -trattamente posto a fondamento di entrambe le azioni che vengono in io (salva poi la verifica sulla fondatezza dell'invocazione), non è sufficiente per fare ritenere richiesto, seppure in via subordinata o implicita, un bene diverso rispetto a quello specificato ed individuato nell'atto;

5. il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000,00 per competenze urofessionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2021 Il Presidente Luci o