Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing under special labor procedure time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Riscossione Sicilia S.p.A. inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the lower court joined the main and counterclaims under special labor procedure rules, the Court held that this procedural regime strictly limits filing times to six months from the judgment date. Consequently, the appeal filed in September 2019 was untimely, as the deadline expired in August 2019 due to the special procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, co. 3 cod. proc. civ.; Art. 1, 3 I. n. 742/1969; Art. 92 r.d. n. 12/1941: When a joined claim falls under special labor procedure, the entire case follows that rite, including strict time limits that preclude late filing of cassation appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30164-2019 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA - AGENTE della RISCOSSIONE per la PROVINCIA di CATANIA , in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DEBORA MARIA PETTINATO; - ricorrente- contro SPADA GIACOMO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANA LORENZA ORTISI; CASSA NAZIONALE di ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO RIDOLFI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE TINELLI; - controricorrenti - contro VERBOROSSO ARMANDO; - intimato - avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. - Ric. 2019 n. 30164 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G. 30164/2019 RILEVATO CHE: Giacomo Spada, avvocato, ha proposto opposizione davanti alla Corte d'Appello di Catania avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall'Inps a titolo di mancato versamento di contributi alla gestione separata per i redditi da attività libero professionale conseguiti nel periodo 1987-1997; nell'ambito del giudizio, la Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza forense ha proposto domanda riconvenzionale risarcitoria per il danno asseritamente subito a causa della prescrizione del credito iscritto a ruolo, intervenuta per l'erronea notifica da parte di Riscossione Sicilia s.p.a. della cartella di pagamento; le domande, principale e riconvenzionale, sono state trattate unitariamente dalla Corte territoriale, la quale, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, nel ritenere fondata la pretesa risarcitoria della Cassa Forense, avendo accertato che il verificarsi della prescrizione era dipeso dell'errore di notifica commesso dall'ente della riscossione, ha accolto la domanda riconvenzionale; la cassazione della sentenza è domandata da Riscossione Sicilia s.p.a. sulla base di sei motivi di ricorso; la Cassa Nazionale Forense e Giacomo Spada hanno depositato controricorso; la Cassa Nazionale Forense ha depositato altresì memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza camerale;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo parte ricorrente deduce l'intervenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse delle parti, per essere, nelle more del giudizio di secondo grado, intervenuta una norma che ha annullato ex lege i ruoli fino a 1.000,00 Euro; col secondo motivo denuncia violazione di legge, avendo la Corte d'appello fatto mal governo delle norme sulla prescrizione per aver rilevato acriticamente l'asserzione della Cassa Forense circa il mancato decorso dei termini al momento dell'iscrizione a ruolo, là dove in effetti i crediti contributivi richiesti dalla cassa Forense nel 2007 erano già prescritti e, conseguentemente, per essi l'Agenzia per la Riscossione era decaduta dal potere di iscriverli al ruolo; col terzo motivo censura la sentenza per avere ammesso l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo senza rilevare la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, con l'esito di rimettere in termini - illegittimamente - il debitore riconoscendogli la possibilità di impugnare il ruolo o la cartella a termini già decorsi; col quarto motivo, contesta l'accertamento dell'invalidità della notifica della cartella di pagamento consegnata al portiere dello stabile non seguita dall'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139, comma 4 cod. proc. civ.; afferma che nella notifica di atti di riscossione la procedura si perfezionerebbe anche senza tale ulteriore adempimento; col quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento all'erronea affermazione secondo cui l'inutile decorso della prescrizione sarebbe stato causato dall'inerzia di Riscossione Sicilia s.p.a. per l'intero periodo contributivo in contestazione, e non, invece, della stessa Cassa Forense, quanto meno in relazione a una parte del periodo contributivo (1987 - 2004); col sesto ed ultimo motivo, denuncia un errore di sussunzione, avendo la Corte territoriale errato laddove, sul falso presupposto che l'omessa contribuzione fosse parziale, ha riconosciuto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 21, della I. n. 576 del 1980, norma diversa dall'art. 22 invocato dall'appellante, il quale, diversamente dalla prima norma, prevede la rimborsabilità di tutti i contributi, non solo di quello soggettivo cui si riferisce l'art. 21; va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso proposta da Giacomo Spada; l'eccezione merita accoglimento; la Corte d'appello ha trattato congiuntamente le domande principale e riconvenzionale secondo il rito speciale del lavoro, facendo corretta applicazione dell'art. 40, co.3 cod. proc. civ., il quale prevede, in via di eccezione rispetto alle regole processuali in materia di cause connesse, che se una delle cause riunite è soggetta al rito del lavoro tutte le cause riunite - nel caso di specie domanda riconvenzionale ex art. 36 cod. proc. civ. - saranno trattate con rito del lavoro;
è fuor di dubbio, dunque, che nel caso in esame il giudizio appartenga all'ambito di cognizione del giudice del lavoro e soggiaccia, perciò, al rito speciale;per il principio di ultrattività, pacificamente affermato da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 28519 del 2019; Cass. n. 4217 del 2014), il rito applicato nella fase originaria di trattazione ha da svolgersi anche nelle fasi successive; in altri termini, dovendo nel caso in esame applicarsi il rito del lavoro anche nella fase processuale di legittimità, trovano attuazione nella loro totalità le regole che vi presiedono, ivi compresa la deroga alla sospensione dei termini feriali sancita in generale dagli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941 (cfr. per tutte Cass. n. 14139 del 2020;
Cass. n. 19079 del 2018); è alla luce di tali principi che l'eccezione proposta dal controricorrente merita accoglimento; nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata depositata il 25 febbraio 2019, pertanto l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare il ricorso per cassazione entro sei mesi da questa data, ossia entro il 25 agosto 2019, e non già il 25 settembre 2019, quando il termine era già ormai spirato giusta la decorrenza dello stesso nel periodo feriale per le esigenze di speditezza e concentrazione tipiche del processo del lavoro; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 da versare a ciascuno di essi a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, all'Adunanza camera