Ordinanza — n. 14101/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 478/2021 proposto da FINANZIARIA IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Luigi Cinquemani (PEC: avvocatocinquemani@pec.studiocbmc.it); – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 111 Cost, art. 112 c.p; Ordinanza — n. 14101/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione contraddittoria e apparente; - il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente interpretato e applicato il principio di inerenza con riguardo ai costi contestati; - tali motivi, strettamente connessi, sono suscettibili di esame congiunto e risultano inammissibili in primo luogo quanto, nel concreto, essi in parte costituiscono censure meramente motivazionali che non scalfiscono la pronuncia impugnata, la cui motivazione è in concreto posta al di sopra del c.d.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 478/2021 proposto da FINANZIARIA IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Luigi Cinquemani (PEC: avvocatocinquemani@pec.studiocbmc.it); – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 478/2021 Numero sezionale 3105/2022 Numero di raccolta generale 14101/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1819/01/20 depositata in data 21/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA, IRES e IRAP oltre a interessi e sanzioni riferiti all’anno 2007; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla Finanziaria Immobiliare s.r.l.; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi illustrati da memoria; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.
Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso una sentenza nulla in quanto viziata nella motivazione, che si assume apparente e comunque contraddittoria; - il motivo è infondato, avendo la CTR accertato in fatto, nel concreto, il difetto di prova della effettività dei costi dedotti che come tali - in quanto non provati, quindi difettosi del requisito della certezza - ha ritenuto conseguentemente, correttamente, non deducibili; Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 478/2021 Numero sezionale 3105/2022 Numero di raccolta generale 14101/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 - come questa Corte costantemente ha statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020) nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrare l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati; - il secondo motivo si duole nuovamente della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.
Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione contraddittoria e apparente; - il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente interpretato e applicato il principio di inerenza con riguardo ai costi contestati; - tali motivi, strettamente connessi, sono suscettibili di esame congiunto e risultano inammissibili in primo luogo quanto, nel concreto, essi in parte costituiscono censure meramente motivazionali che non scalfiscono la pronuncia impugnata, la cui motivazione è in concreto posta al di sopra del c.d.
“minimo costituzionale” (in termini Cass. SS.UU. sent. n. 8053/2014); - secondariamente, tali mezzi non sono puntualmente connessi alla ratio decidendi espressa dalla CTR, la quale ha ritenuto in fatto che “non risulta in alcun modo quale concreta attività abbiano svolto nei confronti della società appellante le signore Terranova Elisa, Pasquini Laura e Pasquini Marta, né tale Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 478/2021 Numero sezionale 3105/2022 Numero di raccolta generale 14101/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 elemento risulta dall’esame delle fatture emesse o da altra documentazione versata in atti” (pagg. 7-8); e ancora “…non risulta parimenti agli atti alcuna documentazione, idonea a dimostrare la correlazione dei costi sostenuti per il pagamento effettuato nei confronti delle sig. re Terranova Elisa, Pasquini Laura e Pasquini Marta con i ricavi conseguiti dalla società”; pertanto, in ultimo, tali pagamenti non risultano “in alcun modo riconducibili ai ricavi conseguiti dalla società, mancando ogni prova di attività svolte dalle stesse nei confronti della stessa società e risultando d’altra parte che l’attività svolta per promuovere la vendita dell’immobile risulta esser stata rimessa unicamente al sig.
Arrigo Pasquini e dallo stesso gestita” (pag. 8); - in concreto, quindi, la CTR ha accertato come i costi non siano stati provati, quindi siano stati disconosciuti in quanto privi del requisito dell’effettività, dal momento che nessun altro oltre al sig. Arrigo Pasquini ha svolto l’attività che li ha originati; solo questi andava retribuito per tal attività e avendo la società contribuente pagato altri, tali costi non possono esser ritenuti connessi all’attività del sig. Arrigo Pasquini e come tali per tal ragione non possono esser deducibili; - conseguentemente, difetta non l’inerenza dei costi ma la prova della loro certezza intesa come esistenza della situazione di fatto, oltre che del titolo giuridico, che ne fonda la rilevanza ai fini tributari; di qui la loro indeducibilità e l’indetraibilità dell’iva relativa; - il quarto motivo, infine, deduce ancora la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d.
Lgs. n. 546 del 1992, in relazione Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 478/2021 Numero sezionale 3105/2022 Numero di raccolta generale 14101/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione contraddittoria e apparente sotto ulteriore profilo; - tal quarto motivo risulta inammissibile, avendo la CTR implicitamente rigettato la doglianza in oggetto; sul punto questa Corte ritiene (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020) che non ricorra il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - la soccombenza è regolata dalle spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri