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Ordinanza — n. 14095/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction request due to client's withdrawal before ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14095/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared no provision necessary after the applicant withdrew their request for material error correction. The applicant, representing a losing party in a prior inheritance dispute, sought to cancel the judicial demand's transcription on specific real estate. The court dismissed the request because the opposing party withdrew the application before the chamber could rule.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: A request for material error correction is declared non-locus a provvedere if the applicant withdraws the request before the court issues a ruling.

Parole chiave

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material error correction withdrawal of request non locus a provvedere inheritance dispute transcription cancellation Cassazione ordinanza procedural withdrawal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
A seguito del deposito della proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.
Art. 380-ter c.p.c.
A seguito del deposito della proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.
art. 380-bis c.p
A seguito del deposito della proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 31006/2021, relativo al giudizio n. 362/2017 RG definito con ordinanza di questa Corte n. 33113/2021 depositata il 10.11.2021, vertente tra DENTARI GIORGIO rappresentato e difeso dagli avv.ti Majer e Andreotti ricorrente e MIORI CORNELIA rappresentata e difesa dagli avv.ti Nordio e Di Natale Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21.4.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31006/2021 Numero sezionale 4308/2022 Con "istanza di correzione di errore materiale" Numero di raccolta generale 14095/2022Data pubblicazione 04/05/2022del 15.12.2021 l’avvocato Lucia Nordio, difensore di Cornelia Miori, ha premesso che con precedente ordinanza di questa Corte n. 33113/2021 è stato respinto il ricorso proposto da Giorgio Dentari contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 26.9.2016, con cui, in riforma della sentenza di primo grado era stata respinta la domanda di petizione dell’eredità da lui proposta nei suoi confronti.

Ha quindi dedotto che con la citata ordinanza questa Corte è incorsa in errore materiale per avere omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall’attore poi risultato soccombente nel giudizio di appello. Ha pertanto chiesto a questa Corte di provvedere alla correzione dell’errore materiale ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda su una serie di immobili specificamente indicati. A seguito del deposito della proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale, è pervenuta rinunzia all’istanza e pertanto va dichiarato non luogo a provvedere. Nessuna pronuncia sulle spese va emessa (non essendo pervenuta alcuna memoria dal controinteressato), né ricorrono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sull’istanza. Così dec