Cassation appeal dismissed due to withdrawal; bankrupt trustee ordered to pay appeal costs to opposing company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but extinguished the proceedings following the bankrupt trustee's formal withdrawal. The trustee, representing the failed company SEBA, submitted a renunciation under Article 390 of the Civil Procedure Code, which the opposing party Cargnoni Impianti did not accept. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable but ordered the bankrupt entity to reimburse the legal costs incurred by the opposing firm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: A withdrawal by the appellant extinguishes the appeal proceedings, though the withdrawing party remains liable for the costs of the litigation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 13924 - 2021 R.G. proposto da: CURATORE del fallimento della "SEBA di SEPATI GIANPIETRO & C." s.n.c., in persona del dottor Francesco Gitti, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Mantova, al corso Libertà, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Andrea Rossato che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all'atto di costituzione del curatore. RICORRENTE contro CARGNONI IMPIANTI s.r.l. - c.f. 03107560983 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio dell'avvocato Daniele Manca Bitti che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Andrea Mina la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 282/2021 Corte d'Appello di Brescia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che il curatore del fallimento della "SEBA di SEPATI GIANPIETRO & C." s.n.c. ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 14.1.2022 al ricorso iscritto al n. 13924 - 2021 R.G., rinuncia notificata a mezzo p.e.c. alla s. r. I. controricorrente; dato atto che non risulta che la s.r.l. controricorrente ha aderito ovvero ha accettato la dichiarazione di rinuncia; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto tuttavia che la "SEBA di SEPATI GIANPIETRO & C." s.n.c. - ora fallita - va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, spese liquidate come da dispositivo; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il curatore del fallimento della "SEBA di SEPATI GIANPIETRO & C." s.n.c. sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del presente giudizio di legittimità, introdotto con il ricorso proposto dalla "SEBA di SEPATI GIANPIETRO & C." s.n.c. ed iscritto al n. 13924 - 2021 R.G.; condanna la ricorrente società, "SEBA di SEPATI GIANPIETRO & C." s.n.c., a rimborsare alla controricorrente, "Cargnoni Impianti" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022 Il presidente dote Lorenzo Orilia pittA/-\,9 DEP Ers:i.0; IN CANCELLERIA o 4 MAG i122