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Ordinanza — n. 14086/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual findings on servitude acquisition fall within appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14086/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reject the claim for the removal of alleged servitudes. The appellant argued that the lower court erred in finding no usucapion, but the court emphasized that determining the existence of structures and the duration of possession constitutes a factual assessment reserved for the judge of first instance. Consequently, the supreme court refused to re-examine the merits of the evidence evaluation, ruling that such factual determinations are strictly within the prerogatives of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 1158 c.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings regarding the acquisition of servitudes by usucapion, as the evaluation of evidence and the determination of possession duration fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

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usucapione servitù giudizio di merito sindacato di legittimità valutazione prove inammissibilità ricorso legittimazione a contestare licenza grave restrizione all'uso attuale servitù di limitazione di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
2 Con l’unico motivo, si denunzia la violazione dell’art. 360 n.
Art. 1158 c.c.
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017 Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011
643792; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 Rv.
S.U. Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017
S.U. Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14872/2021 proposto da: CONO GENOVA SEBASTIANO rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNI FERRAÙ; - Ricorrente - contro LONGHITANO VINCENZA, CONTI TAGNOLI ALFIA, quali eredi di CONTI TAGNOLI IGNAZIO rappresentate e difese dall’avv. AUGUSTO ZOZZO - Controricorrenti – nonchè CONO GENOVA GIUSEPPA - Intimata – nonchè CONTI TAGNOLI ANGELO F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14872/2021 Numero sezionale 4306/2022 Numero di raccolta generale 14086/2022- Intimato Data pubblicazione 04/05/2022– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, depositata il 9.10.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21.4.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1 La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 9.10.2020, decidendo sugli appelli proposti da Sebastiano Cono Genova e da Giuseppa Cono Genova, ha confermato la sentenza di primo grado (n. 3408/2017 del locale Tribunale) con cui, in accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta da Ignazio Conti Tagnoli contro i germani Sebastiano e Giuseppa Cono Genova, proprietari di immobili contigui, era stata ordinata la eliminazione di una serie di opere costituenti illegittime servitù di veduta e di scolo a carico del fondo dell’attore ed escluso l’acquisto per usucapione delle relative servitù.

Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d’Appello, sulla scorta dei rilievi peritali e delle altre risultanze di causa (rilievi aerei e deposizioni dei testi), ha riscontrato l’esistenza dei manufatti denunziati e ha escluso anch’essa la sussistenza dei presupposti per l’acquisto di servitù a titolo di usucapione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione Sebastiano Cono Genova con unico motivo, contrastato con controricorso da Vincenza Longhitano e da Alfia Conti Tagnoli (eredi di Ignazio, originario attore) mentre sono rimasti intimati l’altra appellante Giuseppa Cono Genova nonché Angelo Conti Tagnoli (altro erede dell’attore).

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14872/2021 Numero sezionale 4306/2022 Nell’imminenza dell’adunanza il ricorrente ha depositato una Numero di raccolta generale 14086/2022Data pubblicazione 04/05/2022 memoria. 2 Con l’unico motivo, si denunzia la violazione dell’art. 360 n. 5 cpc (omesso esame circa un fatto decisivo), e il vizio di motivazione rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere omesso l’esame di un fatto decisivo ai fini dell’acquisto della servitù per usucapione (cioè l’edificazione del fabbricato di proprietà del ricorrente avvenuta oltre venti anni prima della proposizione della domanda giudiziale, con particolare riferimento alle finestre al piano terra e alla porta al piano cantinato, come accertato dal consulente tecnico).

La Corte di merito avrebbe dovuto insomma distinguere tra le porzioni di rispettiva proprietà dei convenuti Il motivo è inammissibile. Premesso che il vizio di motivazione, per espressa volontà del legislatore, non è più denunziabile in cassazione, osserva la Corte che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14872/2021 decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statNumero sezionale 4306/2022Numero di raccolta generale 14086/2022o comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la Data pubblicazione 04/05/2022 sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). Nel caso in esame, come evidenziato in proposta, il fatto storico che la parte ricorrente assume essere decisivo ai fini della prova dell’acquisto delle servitù per usucapione (l’epoca di costruzione degli immobili oggetto di causa) risulta adeguatamente esaminato dalla Corte d’Appello a pagg. 6 e 7 della sentenza, ove passa in rassegna non solo gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico (che oggi il ricorrente valorizza quanto alla scissione dei manufatti dei due convenuti), ma anche i rilievi aerofotogrammetrici e le prove testimoniali sulle epoche di costruzione (elementi non attinti assolutamente dal ricorso), per poi pervenire alla conclusione, sulla scorta di una “valutazione complessiva e comparativa delle risultanze probatorie” - che non può ritenersi provato, da parte dei Cono Genova, un possesso ultraventennale nei modi e nei termini prescritti dall’art. 1158 cc.

Tale accertamento, tipicamente fattuale e come tale rientrante nelle prerogative del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità. Come, infatti, costantemente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14872/2021 mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Numero sezionale 4306/2022Numero di raccolta generale 14086/2022 legge (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del Data pubblicazione 04/05/2022 13/01/2020 Rv. 656802;

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017 Rv. 643792; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 Rv. 620709). Le osservazioni contenute nella memoria del ricorrente sollecitano, dunque, accertamenti in fatto preclusi alla Corte di legittimità a meno di non volere stravolgere la natura del giudizio. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile (quanto alla formula decisoria, v. S.U. Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549) e le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in €. 3.200.00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors