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Ordinanza Interlocutoria — n. 14054/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case regarding tax notice notification proof via postal receipt without cartel number.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that upheld the validity of a tax notice sent via registered mail. The appellant argued that the postal receipt lacked the cartel number, rendering the notification invalid and allowing the statute of limitations to expire. The court clarified that while the cartel number is ideal, the postal receipt alone suffices to prove delivery under the principle of proximity of evidence, thus rejecting the claim that the notification was defective.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR n. 602/1973; Art. 1335 c.c.: The receipt of a registered letter containing a tax notice proves its delivery and knowledge, even without the cartel number, as the burden of proving the absence of the notice lies with the recipient.

Parole chiave

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tax notice notification postal receipt proof statute of limitations proximity of evidence registered mail delivery burden of proof cartel number requirement corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 26 DPR n. 602 del 1973
Paolo orreca Rilevato che dev'essere disposto rinvio alla Pubblica Udienza; questa Corte, riguardo all'evocato art. 26, d.P.R.
Art. 1335 c.c.
"vicinanza della prova", ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 12621 del 2021 Cons.

Giurisprudenza citata

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Cass., 19/07/2018, n. 19270
Cass., 26/06/2020, n. 12883
Cass., 26/11/2019, n. 30787
Paoll)(orreca plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione: Cass., 26/11/2019, n. 30787); parte ricorrente ha richiamato alcune pronunce, quali: -Cass., 11/10/2017, n.
Cass., 11/10/2017, n. 23902
30787); parte ricorrente ha richiamato alcune pronunce, quali: -Cass., 11/10/2017, n. 23902, che fa riferimento al richiamo, nell'avviso, del numero identificativo della cartella, a riprova della riferibilità del primo alla seconda e -Cass., 31/10/2014, n.
Cass., 31/10/2014, n. 23213
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12621-2021 proposto da: LOSASSO DOMENICO ROCCO, domic:iliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO CASULLI; - ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI POTENZA- MATERA, in persona del legale rappresentante pro tempore e AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI- DIREZIONE TERRITORIALE POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato- avverso la sentenza n. 93/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 12621 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che Domenico Rocco Losasso ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 93 del 2021 della Corte di appello di Potenza esponendo che: -aveva proposto opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., a un'intimazione di pagamento per sanzioni irrogate dal Ministero del lavoro, deducendo il difetto di notifica della sottesa cartella e l'intervenuta prescrizione; -il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui era stata data prova della notifica della cartella con la produzione dell'avviso di ricevimento postale, cui correlare la presunzione di cui all'art. 1335, cod. proc. civ.; resistono con unico controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza e Matera, già Direzione Territoriale del Lavoro;

Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 26, d.P.R. n. 602 del 1973 poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell'avviso di ricevimento postale relativo alla cartella non era presente il riferimento agli estremi della cartella o del ruolo, e che non si potevano trarre elementi, al riguardo, da atti diversi dall'avviso medesimo, e in particolare dall'estratto del medesimo ruolo, con la conseguenza che la prescrizione non era stata utilmente interrotta e gli altri atti pretesamente interruttivi erano stati tardivi;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 12621 del 2021 Cons. rei. Paolo orreca Rilevato che dev'essere disposto rinvio alla Pubblica Udienza; questa Corte, riguardo all'evocato art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, ha chiarito che: - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass., 19/07/2018, n. 19270); - in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. "vicinanza della prova", ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n. 12883); -nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto stesso, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto medesimo e ne conteneva un altro, quale altro o nessuno (fermo restando che tale presunzione opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario c:ontesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo rid quod RG n 12621 del 2021 Cons. rei.

Paoll)(orreca plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione: Cass., 26/11/2019, n. 30787); parte ricorrente ha richiamato alcune pronunce, quali: -Cass., 11/10/2017, n. 23902, che fa riferimento al richiamo, nell'avviso, del numero identificativo della cartella, a riprova della riferibilità del primo alla seconda e -Cass., 31/10/2014, n. 23213, per indicare l'impossibilità di utilizzare i contenuti dell'estratto di ruolo al fine di ritenere provata la notificazione in questione; quanto a quest'ultima, si trattava della mancata produzione degli avvisi di ricevimento, ed è stato affermato il principio per cui, al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione, è insufficiente quanto risulta dall'estratto di ruolo; a queste menzioni, in memoria, parte ricorrente aggiunge l'evocazione di altri precedenti, in specie sul punto della menzionata correlazione numerica; in questa chiave assume rilievo nomofilattico la questione concernente la possibilità di ritenere necessaria o meno, ai fini della prova della notificazione, l'indicazione, nell'avviso sopra richiamato, del numero della cartella (così come dell'intimazione o altro atto);

P.Q.m. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente (Dott. E coditti