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Ordinanza Interlocutoria — n. 14050/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands prisoner overcrowding case to public hearing due to lack of settled jurisprudence on cell space calculations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14050/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that dismissed claims of inhumane detention conditions based on cell space calculations. The appellant argued that bed placement reduced available living space below legal standards, while the Ministry of Justice proved each prisoner had at least three square meters. Since no established precedent exists regarding these specific factual disputes, the Court ordered the case to be retried in public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 35 ter L. 354/75; Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.: In the absence of settled case law on specific detention condition disputes, the Court of Cassation must remit the case to public hearing for trial.

Parole chiave

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prisoner overcrowding cell space calculation inhuman detention remission to public hearing lack of settled jurisprudence state liability detention conditions ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 35 ter L. 354/75
Considerato che: 1.11 Tribunale di Napoli, con decreto del 3/4/2019, ha rigettato il ricorso proposto da Nicola Pagano ex art. 35 ter c.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
354/73 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.".
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27251-2019 proposto da: PAGANO NICOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ANZISI e LUCIANO BOCCARUSSO ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio CASAGRANDE PERROTTA, Pec: marioanzisi@avvocatinapoli.legalmail.it - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. R.G. 5950/2015 V.G. del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.11 Tribunale di Napoli, con decreto del 3/4/2019, ha rigettato il ricorso proposto da Nicola Pagano ex art. 35 ter c. 3 L. n. 354/75, per il grave pregiudizio subìto durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Larino, dove il ricorrente aveva allegato di essere stato detenuto in condizioni inumane a causa del sovraffollamento della struttura, del ridotto spazio disponibile all'interno della cella, della scarsa penetrazione di luce ed aria, di insufficienti impianti igienici etc. Ricondotta l'obbligazione dello Stato alla responsabilità ex contractu, il Tribunale ha ritenuto che il Ministero avesse provato il corretto adempimento della propria obbligazione, allegando e provando che la dimensione della cella era di mq 15 e, al netto del bagno e degli arredi fissi,, di mq 10, di guisa che, essendo la stessa occupata da 3 detenuti, ciascuno aveva potuto utilizzare uno spazio non inferiore a mt 3.

A ciò ha aggiunto che risultavano soddisfatti anche i parametri compensativi e cioè: l'esistenza di una finestra in ciascuna cella, del bagno in locale separato, chiuso con porta, delle docce con acqua calda ubicate al piano, del riscaldamento centralizzato in cella, di orari di apertura giornaliera per otto ore al giorno, di laboratori per attività trattamentali. A fronte di tale prova fornita dal Ministero attraverso una relazione fornita della casa circondariale, il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni fornite in senso difforme dalla parte istante fossero prive di riscontro.2.

Avverso la sentenza il Pagano ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo - "violazione dell'art. 35 ter L. 354/73 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.". Il ricorrente contesta che il Tribunale non abbia considerato che, in base alla stessa relazione pervenuta dalla Casa Circondariale di Larino, l'area occupata dai letti era dii mq 3,68 sì da ridurre a mq 6,32 (pari a mq 2,10 per ogni detenuto) lo spazio vitale. Il giudice, a fronte della memoria depositata dal Pagano con allegata la piantina della stanza, avrebbe dovuto ravvisare un deficit probatorio ed avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla Casa Circondariale sui punti contestati.

Ritenuto che: Il Collegio rileva che, in mancanza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni dedotte nel ricorso, sia opportuna la trattazione del medesimo in pubblica udienza cui, pertanto, dispone la rimessione della causa.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, il