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Ordinanza — n. 14041/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to binding precedent on insufficient evidence of domestic truffle purchases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14041/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because a binding judicial precedent already established the insufficiency of evidence regarding domestic truffle purchases. Although the current case concerned a different tax year, the Court held that the legal issue of evidentiary gaps was identical to one previously resolved by the same court. Consequently, the principle of *ne bis in idem* prevented the re-examination of the same legal facts despite the temporal difference in the tax periods.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 109, I. n. 311/2004; Art. 21 d.P.R. n. 633/1972: A prior binding judgment establishing the insufficiency of proof for domestic acquisition of goods precludes re-examination of the same legal issue in a subsequent case involving the same parties and identical factual premises, even if the tax year differs.

Parole chiave

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ne bis in idem giudicato esterno IVA tartufi autofattura prova insufficiente Corte di Cassazione preclusione tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 109, I. n. 311/2004
2319/2010) era stata rilevata la inapplicabilità ,dell'art. 1, comma 109, I. n. 311/2004 in quanto in contrasto con la direttiva IVA 112/2006/CE; con la seconda (n.
Art. 21 d.P.R. n. 633/1972
311/2004, norma che prevede per i soggetti che, nell'esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti sprovvisti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura ai sensi dell'art. 21 d.P.R.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Giova premettere che il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
311/2004, norma che prevede per i soggetti che, nell'esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti sprovvisti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura ai sensi dell'art. 21 d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 124 disp. att. c.p
Giova premettere che il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16589 del 2021
c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass. n. 16589 del 2021).
Cass. n. 7938/2021
Cass. n. 37 del 2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 560-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0636:3391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende arpe legis; - ricorrente - contro AMBROSIO GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO DE RUGGIERO 5, presso lo studio dell'avvocato PEPPINO MARIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MATILDE FUSCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 818/9/20.19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con avviso di accertamento notificato a Gennaro Ambrosio l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, in relazione all'anno di imposta 2015, IVA non versata ed irrogava le relative sanzioni. L'atto impositivo, emesso all'esito di verifica fiscale e successivo processo verbale di constatazione relativi agli anni 2011-2015, si fondava sulla asserita violazione dell'art. 1, comma 109, I. n. 311/2004, norma che prevede per i soggetti che, nell'esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti sprovvisti di partita IVA, l'obbligo di emettere autofattura ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 633/1972„ nella quale non devono essere indicate le generalità del cedente, e di versare all'erario, senza detrazione, gli importi dell'IVA relativa alle autofatture emesse.

Nel corso della verifica fiscale che aveva portato alla emissione dell'avviso di accertamento il contribuente aveva sostenuto che le operazioni di acquisto erano state effettuate all'estero, con conseguente inapplicabilità della norma speciale in materia di IVA. Contro tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena che lo accoglieva. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 16 maggio 2019, confermava la decisione di primo grado. Ric. 2020 n. 00560 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- Osservava il giudice di appello che la questione controversa in giudizio era stata affrontata e risolta dalla stessa CTR della Toscana con due decisioni. Con la prima (n. 2319/2010) era stata rilevata la inapplicabilità ,dell'art. 1, comma 109, I. n. 311/2004 in quanto in contrasto con la direttiva IVA 112/2006/CE; con la seconda (n. 178/2019) era stata ritenuta l'insufficienza delle prove addotte dall'Amministrazione finanziaria circa l'avvenuto acquisto dei tartufi da cavatori operanti nel territorio dello Stato. Nello stesso senso di tale ultima pronuncia si era espressa la CTP di Siena con la sentenza impugnata.

Dopo aver asserito di condividere «le motivazioni addotte dai precedenti giudici di CTP e CTR», la CTR rilevava che «l'appellante, seguendo l'impostazione data dalla CTP, tratta solo della questione probatoria, lamentando l'erroneità dell'opinione espressa dal primo giudice. Ma non tratta anche l'altro motivo di ricorso introduttivo (relativo alla contrarietà a norma comunitaria della L. 311 cit.) che, al contrario, il contribuente ripropone anche in questa sede, con le condivisibili argomentazioni svolte da pag. 12 a pag. 17 delle Controdeduzioni 21.5.2018.

Sul punto, meritevole di menzione - e condivisibile - appare anche la sentenza n. 45/2016 pronunciata il 7.3.2016 dalla CTP di Cuneo, che ha a sua volta affermato la contrarietà al diritto comunitario della I. 311 cit.». Respingeva quindi l'appello dell'Ufficio affermando la contrarietà al diritto unionale della I. n. 311/2004 ed esprimendo condivisione nei riguardi della sentenza appellata circa la carenza di prova idonea a dimostrare l'acquisto dei tartufi in Italia da parte del contribuente. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Ric. 2020 n. 00560 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- Resiste con controricorso il contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.igs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

Sostiene che la decisione della CTR è affetta da motivazione meramente apparente non avendo il giudice di appello spiegato le ragioni del proprio convincimento limitandosi a condividere la sentenza di primo grado e le altre pronunce menzionate. Il ricorso si palesa inammissibile. Giova premettere che il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass. n. 16589 del 2021).

Orbene, come dedotto dal controricorrente in memoria, la sentenza n. 178/2019 della CTR della Toscana - con la quale, in relazione all'anno d'imposta 2012, era stata ritenuta la carenza di prova idonea a dimostrare l'acquisto dei tartufi in Italia - impugnata dall'Agenzia delle entrate con ricorso per Ric. 2020 n. 00560 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- cassazione, è stata confermata da questa Corte cori ordinanza n. 7938/2021. Si è pertanto formato - dopo la pronuncia della sentenza impugnata - il giudicato in relazione al giudizio relativo all'anno di imposta 2012, intercorso tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico dedotto nel presente giudizio, pur concernente l'anno di imposta 2015.

Questa Corte, infatti, rigettando il ricorso della difesa erariale, ha confermato la statuizione del giudice di appello circa l'insufficienza delle prove addotte dall'Ufficio in ordine all'avvenuto acquisto dei tartufi nel territorio dello Stato, pronunciandosi quindi in relazione ai medesimi presupposti di fatto e di diritto del presente giudizio, seppur con riguardo ad una diversa annualità. L'accertamento compiuto nella decisione passata in cosa giudicata, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza qui impugnata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, senza trovare ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta assumono carattere tendenzialmente permanente (in termini, C:ass. n. 37 del 2019).

Il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va dunque dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 00560 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- Poiché il giudicato si è formato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese del giudizio sono compensate. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così decis