Cassation court restores ordinary jurisdiction over indemnity claims against a region regarding water contamination. The court ruled that the ordinary court has jurisdiction over the indemnity claim because it is merely a reflection of the main claim against the water provider. The court held that the ordinary court has jurisdiction over the indemnity claim because it is merely a reflection of the main claim against the water provider. The court held that the ordinary court has jurisdiction over the indemnity claim because it is merely a reflection of the main claim against the water provider.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the lower court's declaration of lack of jurisdiction regarding an indemnity claim filed by a water company against the Lazio Region. The water company argued that the ordinary court had jurisdiction because the claim was essentially a reflection of the main damages suit against the water provider, which the lower court had incorrectly classified as an administrative matter. The court reasoned that since the indemnity claim is legally tied to the primary tort claim against the concessionaire, the ordinary court retains jurisdiction over the accessory claim as well.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The ordinary court retains jurisdiction over an indemnity claim against a public administration if the claim is merely a reflection of the main damages action against the water provider, as the accessory nature does not transform the matter into an administrative dispute.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9278-2021 proposto da: TALETE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'AMATA, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - contro BELLUCO LUISA, AUTORITA' D'AMBITO ATO NR. 1 - LAZIO NORD - VITERBO; - intimate - avverso la sentenza n. 991/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Talete S.p.a. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Viterbo n. 227/2015, emessa in data 18 febbraio 2015, con cui, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla predetta società e dalle terze chiamate in causa nel giudizio di primo grado, Regione Lazio e Autorità d'Ambito - ATO 1 Lazio Nord - Viterbo, e in accoglimento parziale della domanda proposta da Luisa Belluco, ritenuto sussistente l'inadempimento della convenuta •Talete S.p.a./ in quanto fornitrice di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge, come tale assoggettata al divieto di uso alimentare, quel Giudice aveva condannato la convenuta, quale concessionaria del servizio idrico, al risarcimento del danno per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, equitativamente determinato in euro 400,00, oltre accessori, aveva rigettato la domanda di manleva avanzata da Talete S.p.a. nei confronti delle terze chiamate in causa e aveva condannato la convenuta per intero alle spese in favore delle terze chiamate e per il 70% alle spese in favore dell'attrice.
Si costituì la Regione Lazio chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda di manleva proposta nei suoi confronti. Ric. 2021 n. 09278 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Si costituì pure Luisa Belluco che chiese, a sua volta, il rigetto dell'appello. Rimase, invece, contumace Autorità d'Ambito - ATO 1 Lazio Nord - Viterbo. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 991/2020, pubblicata il 28 settembre 2020, rigettò l'appello proposto da Talete S.p.a.; in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermò nel resto, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da Talete S.p.a. nei confronti di Regione Lazio e Autorità d'Ambito - ATO 1 Lazio Nord - Viterbo e regolò le spese tra le parti.
Avverso la sentenza del Tribunale Talete S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione Lazio. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Viterbo ha escluso la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio (e rinunciata nei confronti dell'altra chiamata in causa, v. ricorso p. 10), sul rilievo che il rapporto tra Talete S.p.a. e i predetti enti sia di natura amministrativa, laddove, ad avviso della ricorrente, Ric. 2021 n. 09278 sez.
M3 - ud. 02-02-2022 -3- tale domanda sarebbe riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra le predette parti. 1.1. Il motivo è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da TEilete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio. Si osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di manleva, ritenendo che tale domanda sia stata «avanzata sul rilievo di contestazioni relative all'esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo, o comunque di comportamenti anche mediatamente riconducibili all'esercizio di tale potere posti in essere da amministrazioni pubbliche o da soggetti ad ess[e] equiparati, ipotesi queste ultime per le quali sussiste, invece, la giurisdizione del giudice Amministrativo».
Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso la Regione Lazio altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 21/12/2018, n. 33209, p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla Talete S.p.a. nei confronti della Ric. 2021 n. 09278 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -4- Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del primo motivo.
3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; va dichiarato assorbito l'esame del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.
4. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; dichiara assorbito l'esame del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il