Court of Cassation confirms Peace Judge jurisdiction over delayed border rejection appeals under Italian immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Peace Judge of Bari competent to hear the appeal against a border rejection. The applicant argued for the Peace Judge's jurisdiction, while the specialized immigration tribunal initially declined it in favor of the ordinary court. The court ruled that the specific statutory provisions regarding delayed rejections explicitly assign competence to the Peace Judge, distinguishing them from immediate rejections handled by the ordinary tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 2 e 2-bis d.lgs. 286/1998; Art. 13 comma 5-bis d.lgs. 283/1998: The Peace Judge has exclusive jurisdiction over appeals against delayed border rejections, whereas immediate rejections fall under the ordinary tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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28/1/2022 ORDINANZA Sul ricorso per conflitto di competenza d'ufficio iscritto al n. 7005/2021 RG sollevato dal Tribunale di Bari con ordinanza ex art. 45 del 01.03.2021 nel procedimento vertente tra Kola Martin nato in Albania il 20.07.1992, residente in Rosciano (Pescara) Contrada Valle Galelle n. 11 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Ricci - Ricorrente e Ministero dell'Interno - Questura di Bari, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari - Resistente Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del sostituto Procuratore Generale cons. Luisa Renzi, che ha chiesto di dichiararsi la competenza del giudice di pace di Bari; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni;
RILEVATO CHE Il sig. Kola Martin aveva impugnato il provvedimento di respingimento alla frontiera emesso ex art. 10 comma 2 d.lgs. 286/1998 dai funzionari della Polizia di Frontiera di Bari, dinanzi al Giudice di Pace di Bari. Quest'ultimo aveva declinato la propria competenza in favore della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Bari ritenendo che, in assenza di specifica norma che deponesse per l'individuazione del Giudice di Pace quale autorità funzionalmente competente, la competenza dovesse radicarsi presso il Tribunale ordinario e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 9 c.p.c. secondo cui 'i/ Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice'.
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale specializzato, il Sig. Kola Martin alla prima udienza di trattazione ex art. 702-bis secondo il rito sommario di cognizione, insisteva sulla dichiarazione di competenza del giudice adito, riportandosi alle conclusioni di merito contenute nella domanda di riassunzione. Interessato con ricorso per riassunzione del giudizio sull'impugnazione del respingimento alla frontiera ex art. 10 comma 2 d.lgs. 286/1998, il Tribunale di Bari ha ritenuto che la competenza per materia debba essere individuata in capo al Giudice di Pace in virtù del disposto degli artt. 10 comma 2 e 2-bis del d.lgs. n. 286/1998, tenuto conto che il comma 2-bis espressamente prevede che al respingimento di cui al precedente comma 2, si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'art. 13 comma 5-bis, 5-ter, 7 e 8 d.lgs. cit.
Ha chiesto pertanto alla Corte di Cassazione, con ordinanza del 1.3.2021, di regolare la competenza relativamente al ricorso contro il respingimento alla frontiera proposto dal sig. Kola Martin in data 6.12.2020 dichiarando la competenza del Giudice di pace. Il Sostituto Procuratore nel condividere tutte le ragioni giuridiche addotte dal Tribunale di Bari, ha concluso per la dichiarazione di competenza del Giudice di Pace di Bari. RITENUTO CHE L'art. 10 d.lgs. n. 286/1998, in tema di respingimento, al comma 2 prevede che il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto dal Questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, in tali circostanze, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. Il successivo comma 2-bis, introdotto dall'art. 5-bis comma 1 lett.
a) d.l. n. 113/2018, prevede che al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'art. 13 comma 5-bis, 5-ter, 7 e 8 d.lgs. cit. L'art. 10 comma 2-bis d.lgs. 286/1998 richiama in sostanza l'applicabilità delle norme sul procedimento di convalida davanti al giudice di pace (vale a dire, appunto, gli art. 13 comma 5-bis, 5-ter e 8 del d.lgs. n. 283/1998). L' art. 13 comma 5-bis, in particolare, impone l'obbligo del questore di trasmettere, immediatamente e comunque entro quarantotto ore, il provvedimento di espulsione adottato al giudice di pace territorialmente competente che provvederà alla convalida nelle successive quarantotto ore, sentito l'interessato, con decreto motivato.
La competenza del Giudice di Pace anche per l'opposizione all'espulsione è peraltro ben radicata anche in forza del richiamo operato dall'art. 13 comma 8 d.lgs. n. 283/1998 all'art. 18 d.lgs. n. 150/2011 il quale prevede espressamente che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto (comma 1) e che la competenza è in capo al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione (comma 2).
Tuttavia la competenza del giudice di pace è esclusa ma limitatamente alle fattispecie di respingimento di cui all'art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 286/1998; come rilevato infatti da questa Corte (Cass. civ., I sezione, n. 25756 del 22.9.2021) "In tema di respingimento alla frontiera del cittadino straniero, è competente a conoscere dell'impugnazione proposta contro il respingimento immediato di cui al comma 1 dell'art. 10 d.lgs. n. 286 del 1998 il tribunale e non il giudice di pace, poiché il comma 2 bis dell'art. 10 d.lgs. cit. (introdotto dal d.
I. n. 113 del 2018, con v. con modif. in I. n. 132 del 2018), nel richiamare l'applicabilità delle norme sul procedimento di convalida davanti al giudice di pace, previste dagli artt. 13, commi 5 bis, 5 ter e 8 del d.lgs. n. 286 del 1998, fa esclusivo riferimento all'ipotesi di respingimento c. d. differito, prevista dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs. cit. e non a quella di cui al precedente comma 1, per la quale, quindi, la competenza deve essere individuata nel tribunale, in base ai criteri generali di cui all'art. 9, comma 1, c.p.c.". In sostanza è con riferimento al rinvio operato dall'art. 10 comma 2-bis del d.lgs. 286/1998 al complesso normativo sopra indicato che la Sezione specializzata del Tribunale barese ha ritenuto correttamente di non essere competente, spettando al Giudice di Pace di Bari la cognizione relativamente al giudizio instaurato avverso il provvedimento di respingimento emesso ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 286/1998.
PQM Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bari. Così