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Ordinanza — n. 14027/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court annuls suspension order due to lack of dependency between pending and final first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14027/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Tribunal's order suspending the proceedings pending the appeal of a first-instance judgment. The appellant argued the suspension violated procedural rules, while the respondent maintained the necessity of waiting for the appellate court's decision. The court ruled that since the first-instance judgment was not yet final, the suspension was legally improper and must be lifted.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: When a first-instance judgment is not yet final and is appealed, the judgment retains provisional executability, meaning the dependent proceeding cannot be suspended under Art. 295 c.p.c. unless specific conditions under Art. 337 c.p.c. are met.

Parole chiave

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procedural suspension prejudicial dependency provisional executability finality of judgment CPC Art. 295 CPC Art. 337 annulment of order sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Art. 337 c.p.c.
Art. 380 ter c.p.c.
RITA SANLORENZO che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione voglia accogliere il proposto regolamento, e ordinare la prosecuzione del giudizio.
Art. 380 bis c.p.c.
RITA SANLORENZO che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione voglia accogliere il proposto regolamento, e ordinare la prosecuzione del giudizio.
Art. 42 c.p.c.
Art. 47 c.p.c.
art. 2112 c.c
e SEUS SCPA ai sensi dell'art. 2112 c.c.
art. 395 c.p
da parte di SEUS subentrante nella gestione del servizio emergenza urgenza 118 in Sicilia, sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 395 c.p.c "in attesa che la Corte d'Appello di Palermo si pronunci sul gravame proposto dall'INPS avverso la predetta sentenza n.
art. 380- bis cod. proc. civ
RITA SANLORENZO che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione voglia accogliere il proposto regolamento, e ordinare la prosecuzione del giudizio.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10027/2012
Cass. n. 17936/2018
Cass. n. 17936/2018; Cass.
Cass. n. 13823/2016
17936/2018; Cass. n. 13823/2016; Cass.
Cass. n. 798/2015
13823/2016; Cass. n. 798/2015) che, pertanto, il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato ed assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
Cass. n. 21220/2015
Cass. n. 21615/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6275-2021 proposto da: SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI SEUS SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO CUCCHIARA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSARIA CIANCIMINO; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOT I . RITA SANLORENZO che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione voglia accogliere il proposto regolamento, e ordinare la prosecuzione del giudizio. Ric. 2021 n. 06275 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- RILEVATO che, con ordinanza del 21.1.2021, il Tribunale di Palermo, nel giudizio promosso da Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Società Consortile per azioni - SEUS SCPA nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'annullamento e/o la revoca dell'avviso di addebito del 24.12.2018, scaturente dal Verbale unico di accertamento e notificazione che lo stesso Tribunale con sentenza n. 3414/2020 del 13.11.2020 aveva annullato statuendo l'insussistenza del trasferimento di azienda tra SISE S.p.A. e SEUS SCPA ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, dunque, l'insussistenza da parte di SEUS di alcun indebito godimento delle agevolazioni fiscali di cui alla I. n. 223/1991 per l'assunzione dei dipendenti di SISE S.p.A. da parte di SEUS subentrante nella gestione del servizio emergenza urgenza 118 in Sicilia, sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 395 c.p.c "in attesa che la Corte d'Appello di Palermo si pronunci sul gravame proposto dall'INPS avverso la predetta sentenza n. 3414/2020"; che, con ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c./ impugna il provvedimento innanzi a questa Corte la SEUS SCPA, deducendo un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso; che le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la Società ricorrente denuncia l'illegittimità, erroneità ed arbitrarietà dell'ordinanza di sospensione del giudizio innanzi al Tribunale di Palermo per violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., stante l'insussistenza del rapporto di pregiudizialità/dipendenza dei giudizi /considerato che il giudizio di primo grado avverso l'atto presupposto all'avviso di addebito opposto da SEUS risulta definito con sentenza ( restando irrilevante, ai fini dell'art.295 c.p.c., che la stessa non sia passata in giudicato ed anzi risulti impugnata, tanto più che la sentenza risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di trasferimento di azienda con le decisioni n. 21220/2015 e n. 21615/2019 ed rlLr\' 304~scu. i aPiesìl'inopportunit in quantò determina una stasi processuale non giustificata neppure dalla imminente definizione del procedimento ritenuto pregiudiziale la cui udienza di discussione risulta fissata al 20 ottobre 2022; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento consolidatosi a seguito della pronunzia di questa Corte a sezioni unite n. 10027/2012, che in ragione della riconosciuta provvisoria esecutività della sentenza di primo grado valorizza la situazione di diritto conseguente alla decisione giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata e così rimettendo al giudice la valutazione circa la rilevanza del rapporto pregiudicante su quello pregiudicato una volta che la relativa controversia sia riaperta attraverso l'impugnazione, orientamento per il quale se tra due giudizi corre un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante risulta definito con sentenza non passata in giudicato, di modo che l'impugnazione del pregiudicante induca elementi di incertezza, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicchè, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice del merito dinanzi al quale il giudizio verrà riassunto, di nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr.

Cass. n. 17936/2018; Cass. n. 13823/2016; Cass. n. 798/2015) che, pertanto, il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato ed assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato ed assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.11.2021 Il e