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Ordinanza — n. 14023/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to identify the contested provision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14023/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific grounds for review and did not identify the exact provision under attack. The applicant argued the lower court's reasoning was insufficient and contradictory, but the Court found these complaints did not meet the requirements of Article 360 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the applicant was ordered to pay the unified contribution for the filing.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review, fails to identify the contested provision, or does not clearly illustrate the alleged legal violations or defects in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds unidentified provision attack defective reasoning complaint unified contribution payment impugnazione di decisioni amministrative infrazione amministrativa ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
5 dell'art. 360 c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis).
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
comma 1-bis dello stesso art. 13
6-2 - CC del 20 gennaio 2022 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022.
art. 360 c.p
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Testo completo

e 1,(01 ORDINANZA sul ricorso 6985-2021 proposto da: ADONI CARLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONELLA RADAELLI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro e COMUNE DI LODIVECCHIO; - intimato - avverso la SENTENZA n. 268/2021 del TRIBUNALE DI LODI, depositata il 8/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di Carlo Giuseppe Adoni avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta nei confronti di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada.

2. Carlo Giuseppe Adoni, con ricorso notificato il 12/3/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza.

3. Il Comune è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il ricorso, che ha denunciato il difetto di motivazione e l'insufficienza e la contraddittorietà della stessa, è inammissibile.

5. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena k d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità (nella specie non soddisfatta) dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione (che, per come denunciate, non sono neppure riconducibili al vizio previsto dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis).

6. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2021 n. 6985 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. Il Presidente Lorenzo 00107, ‘-(9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 MAG 2022 CANCELLIE - ,ERTO e 't Vincenzo Pio Man-imiti, resi ncenzo