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Ordinanza — n. 13979/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses jurisdiction regulation appeal as the lower court's order was merely procedural and not a final decision on competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13979/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible because the lower court's order was merely procedural and did not definitively resolve the competence issue. Calcestruzzi Petilia argued for Bari jurisdiction, but the Rome court only assigned terms for further evidence without explicitly deciding on the forum. The court ruled that such an order lacks the decisive character required for a regulation of competence appeal under Italian civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 183, comma 6, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A procedural order assigning terms for evidence without an explicit, definitive decision on jurisdiction is not subject to a regulation of competence appeal.

Parole chiave

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jurisdiction regulation appeal inadmissible procedural order forum destinatae solutionis Italian civil procedure competence determination declinatoria di competenza opposizione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 183, comma 6, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 1, comma 18, della legge n. 228 del 2012
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co.
art. 42 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021, Rv. 663131
661277 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021, Rv. 663131 - 01).
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Testo completo

____________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 21985 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da CALCESTRUZZI PETILIA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (C.F.: 07410530724), in persona del suo amministrato- re e legale rappresentante pro tempore, Gioacchino Di- leo rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Mascolo (C.F.: MSC VTI 61H22 A662U) -ricorrente- nei confronti di OFFICINE CST S.p.A. (C.F.: 08018981004), in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, Gianpiero Oddone, in rappresentanza di ENEL ENERGIA S.p.A. (C.F.: 06655971007) rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Palomba (C.F.:

PLM VCN 67C11 H501P) -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 16 giugno 2021 nel procedimento civile iscritto al n. 53848/2020 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. Mario Fresa, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ri- corso; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 Numero sezionale 3910/2022 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio Numero di raccolta generale 13979/2022Data pubblicazione 03/05/2022 del 12 aprile 2022 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo. Fatti di causa Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali S.r.l. ha proposto op- posizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in favore della Enel Energia S.p.A., sol- levando, tra l’altro, eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito, in favore del Tribunale di Bari.

L’istruttore, all’udienza di prima comparizione, in data 16 giu- gno 2021, ritenuto che «l’eccezione di incompetenza per terri- torio sollevata dall’opponente non appare, alla luce del forum destinatae solutionis, fondata», ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando ad udienza suc- cessiva. La Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali S.r.l. propone istanza di regolamento di competenza. Resiste Officine CST S.p.A. in rappresentanza di Enel Energia S.p.A., con memoria difensiva. Ragioni della decisione 1.

L’istanza di regolamento di competenza è inammissibile. In base alla giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere) «anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il prov- vedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la pro- pria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio in- nanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concla- F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 mando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed in- Numero sezionale 3910/2022Numero di raccolta generale 13979/2022 controvertibilità, l’idoneità della propria determinazione a ri- Data pubblicazione 03/05/2022 solvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (cfr.

Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01; Sez. 6 - L, Ordi- nanza n. 3150 del 08/02/2018, Rv. 646760 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021, Rv. 661277 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021, Rv. 663131 - 01). L’ordinanza impugnata risulta invece, nella specie, pronunzia- ta dall’istruttore senza alcuna rimessione della causa in deci- sione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive in- tegrali conclusioni anche di merito e senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l’intenzione di risolvere definiti- vamente, davanti a sé, con la propria determinazione, la que- stione di competenza sollevata dell’opponente.

La predetta ordinanza ha in realtà ad oggetto esclusivamente l’assegnazione dei termini per le integrazioni asseverative ed istruttorie, ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., con rimes- sione delle parti ad una successiva udienza, per la valutazione delle stesse, senza espressa decisione della indicata questione di competenza (che risulta presa in esame in via incidentale e sommaria, al solo fine di valutare le sue probabilità di futuro accoglimento). Essa non può quindi in alcun modo qualificarsi come provve- dimento decisorio definitivo in ordine alla competenza o conti- nenza, e non è pertanto suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza.

2. L’istanza di regolamento di competenza è dichiarata inam- missibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21985/2021 Per le spese del procedimento di regolamento di competenza Numero sezionale 3910/2022Numero di raccolta generale 13979/2022 si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come Data pubblicazione 03/05/2022 in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di com- petenza; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore del resistente, liquidandole in complessivi € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versa- mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente Enrico SCODITTI F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O