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Ordinanza — n. 13972/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the six-month appeal period. The court ruled the appeal was untimely and rejected the request for relief. The court held the appeal was inadmissible because it was filed late. The court ruled the appeal was inadmissible because it was filed late. The court ruled the appeal was inadmissible because it was filed late.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13972/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request by the Samperi and Calcagno parties against the lower court's confirmation of an execution opposition. The appellants argued for a suspension of the appeal deadline due to pandemic-related procedural suspensions, while the respondents contended the filing was untimely. The court determined that the appeal was filed after the six-month limit prescribed by Article 327 of the Code of Civil Procedure, rendering it inadmissible regardless of the suspension period.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 83 comma 2 D.L. 18/03/2020 n. 18: The appeal period for a cassation appeal is strictly calculated from the publication of the judgment; procedural suspensions do not extend the deadline if the appeal is filed after the expiration of the six-month term.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal statute of limitations procedural suspension Code of Civil Procedure execution opposition late filing opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.
Art. 83 comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avreb- be avuto naturale scadenza in data 16 luglio 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
art. 327 c.p
Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019
Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019
656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018
Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015
Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014
Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014
633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012
Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010
620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010
612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007
611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005
597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv.
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Testo completo

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27147 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da SAMPERI Antonino Mario (C.F.: SMP NNN 41P08 C351P) CALCAGNO Rita (C.F.: CLC RTI 45R63 C351T) rappresentati e difesi dall’avvocato Alfio Lo Vecchio (C.F.: LVC LFA 64A26 C351B) -ricorrenti- nei confronti di SCROFANI Francesco (C.F.: SCR FNC 61H30 H163C) SCROFANI Daniela (C.F.: SCR DNL 64S69 C351Y) rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Reganati (C.F.: RGN LNZ 33E31 E602G) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 140/2020, pubblicata in data 16 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Antonino Mario Samperi e Rita Calcagno hanno proposto op- posizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto di esecuzione di un obbligo di fare loro notificato da Francesco e Daniela Scrofani, sulla base di titolo esecutivo giudiziale. Ric. n. 27147/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27147/2020 Numero sezionale 3907/2022 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania. Numero di raccolta generale 13972/2022Data pubblicazione 03/05/2022 La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il Samperi e la Calcagno, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso gli Scrofani. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 16 gennaio 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2014. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avreb- be avuto naturale scadenza in data 16 luglio 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (cd. sospensione Covid, per un totale di 64 Ric. n. 27147/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27147/2020 giorni) è rimasto differito, dunque, sino al 18 settembre Numero sezionale 3907/2022Numero di raccolta generale 13972/2022 2020. Data pubblicazione 03/05/2022 Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis, in generale:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Il ricorso è datato 16 ottobre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 27147/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27147/2020 Numero sezionale 3907/2022 - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di Numero di raccolta generale 13972/2022Data pubblicazione 03/05/2022 legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente Enrico SCODITTI Ric. n. 27147/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s