Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior internal judgment on liability qualification under Art. 2043 Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alessandro Zaccagnini's appeal against the Regional Government of Abruzzo inadmissible. Zaccagnini had initially won at the Peace Court but lost on appeal because the appellate court ruled that the claim fell under Article 2043 of the Civil Code rather than Article 2052, finding him unable to prove the entity's fault. The Court held that since the lower courts had already established a binding judgment on the legal qualification of the action as a tort under Article 2043, Zaccagnini's new argument invoking Article 2052 was barred by the principle of res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043, 2052 cod. civ.; When a lower court has already established a binding judgment on the legal qualification of a claim as a tort under Article 2043, a subsequent appeal arguing for qualification under Article 2052 is inadmissible due to the formation of internal res judicata.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6890 del 2021 proposto da: ZACCAGNINI ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'AVV. DANILO MONACO; - ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge; - controricorrente - contro PROVINCIA di PESCARA, - intimata - avverso la sentenza n. 335/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 21/07/2020;
F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6890/2021 Numero sezionale 2933/2022 Numero di raccolta generale 13962/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Alessandro Zaccagnini impattò con la sua autovettura, mentre era alla guida della sua autovettura, contro un cinghiale, sulla Strada provinciale 80 al km 1+620 e adì, quindi, il Giudice di Pace di Pescara al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace di Pescara, dopo la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo – che formulò eccezione di carenza di legittimazione passiva – disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Pescara, condannò la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni, quantificati in euro duemiladuecento (€ 2.022,00) in favore dello Zaccagnini.
La Regione Abruzzo interpose appello e il Tribunale di l’Aquila, nel ricostituito contraddittorio con lo Zaccagnini e la Provincia di Pescara, ha accolto l’impugnazione, ed ha, pertanto, riformato la sentenza di prime cure, ritenendo che nella specie dovesse applicarsi l’art. 2043 cod. civ. e che lo Zaccagnini non aveva adeguatamente dato prova della responsabilità dell’ente Regione. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione, con atto affidato a un unico motivo, da Alessandro Zaccagnini. Resiste con controricorso la Regione Abruzzo.
La Provincia di Pescara è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del consigliere relatore di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata alle parti. Risulta il deposito di memoria da parte del solo ricorrente. Ric. 2021 n. 06890 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6890/2021 Numero sezionale 2933/2022 Numero di raccolta generale 13962/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Lo Zaccagnini propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale afferma che nella specie, sulla base della giurisprudenza di legittimità, ai fini della corretta qualificazione dell’azione risarcitoria proposta, deve farsi riferimento all’art. 2052 cod. civ. e, pertanto, la decisione del Tribunale di Pescara, quale giudice di appello, sarebbe errata.
Ciò posto il Collegio ritiene che essendo stata la domanda risarcitoria per danno da fauna selvatica accolta dal Giudice di Pace sulla base di qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e non dell’art. 2052 cod. civ., ed essendo stato l’appello della Regione Abruzzo accolto per mancato assolvimento onere probatorio, in relazione agli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ., e segnatamente della colpa, ne consegue che l’unico motivo del ricorso dello Zaccagnini, che invoca l’applicazione dell’art. 2052 cod. civ.
è inammissibile per essersi formato il giudicato interno sulla qualifica in termini di azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (come già in precedenza affermato da questa Corte in altra vicenda processuale e segnatamente da Cass. n. 25280 del 11/11/2020), così come prospettato dalla Regione Abruzzo, in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla questione della qualificazione dell’azione da parte del danneggiato. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore della Regione Abruzzo.
Nulla per le spese nei confronti della Provincia di Pescara, rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 06890 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6890/2021 Numero sezionale 2933/2022 Numero di raccolta generale 13962/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 900,00, oltre spese prenotate a debito per l’Avvocatura dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente Enrico Scoditti Ric. 2021 n. 06890 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S