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Ordinanza — n. 13959/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to distinguish facts between first instance and second instance judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13959/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Alba Teresa D'Angelo inadmissible because she failed to demonstrate that the factual basis for the first-instance judgment differed from that of the second-instance judgment. The court found the appellant's arguments regarding the defendant's ownership by prescription and the validity of utility contracts did not meet the strict requirement of 'double conformity' under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the lower courts had consistently applied the same facts, rendering the appeal inconsistent with the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, co. 5 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to prove that the facts supporting the first-instance decision differ from those supporting the second-instance decision, thereby avoiding the requirement of 'double conformity'.

Parole chiave

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double conformity requirement admissibility of appeal factual basis distinction Code of Civil Procedure Supreme Court review inadmissible appeal procedural filter ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, co. 5 cod. proc. civ.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 360 cod. proc. civ.
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 334, comma 2 cod. proc. civ.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.
“in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359
civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.
Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016
630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459
sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20627-2021 proposto da: D'ANGELO ALBA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ORSOMARSO; - ricorrente - contro PIERORAZIO NINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO POLCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/01/2021;

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20627/2021 Numero sezionale 2863/2022 Numero di raccolta generale 13959/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, rigettata la domanda con la quale Alba Teresa D’Angelo aveva chiesto condannarsi il cognato Nino Pierorazio a rilasciare un immobile detenuto senza titolo e a risarcire il danno, accolta la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarò costui proprietario del bene per usucapione; - la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l’impugnazione proposta dall’insoddisfatta attrice; - Alba Teresa d’Angelo ricorre sulla base di quattro motivi e l’intimato resiste con controricorso; osserva Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, a parte ogni altra considerazione, è inammissibile poiché, in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia travisamento della prova con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. “in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”. La ricorrente, in sintesi, evidenzia non corrispondere al vero che l’appellato avesse sottoscritto i contratti di fornitura idrica e telefonica, stante che i documenti prodotti Ric. 2021 n. 20627 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20627/2021 Numero sezionale 2863/2022 Numero di raccolta generale 13959/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dimostravano sol che costui aveva provveduto al pagamento per l’allaccio della fornitura idrica e per i consumi; la Corte d’appello aveva fatto erronea lettura delle ricevute di versamento dell’ICI/IMU, che riguardavano l’intero immobile, costituito da sette subalterni e l’esborso da parte della esponente non era stato contestato dalla controparte; solo nel 1993 l’appellato aveva provveduto all’allaccio elettrico.

L’insieme censuratorio è inammissibile, risultando diretto a un improprio riesame del merito, peraltro, come si è detto, in presenza di doppia conforme. La decisione d’appello si fonda su una congerie di inferenze probatorie, liberamente apprezzate singolarmente e nel loro complesso dal Giudice: - la presenza di un accordo intercorso fra i germani Pierorazio Nino e Giuseppe (coniuge della ricorrente) e Filippo, che aveva portato alla edificazione del fabbricato, previa demolizione di un persistente rudere, e disposto la divisione dei vari subalterni, accordo diretto a regolare, sia pure senza assistenza della necessaria forma, il diritto reale tra i fratelli e, precisa la Corte locale, richiamando pronuncia della Corte di cassazione, che il contratto, nonostante fosse nullo per difetto di forma, era idoneo, poiché ad effetti reali, a determinare “l’animus possidendi” (viene citata Cass. n. 14092/2010); - non era rimasto provato l’addotto comodato; - la vendita della porzione di Filippo, era stata solo formalmente effettuata dalla D’Angelo, la quale aveva riversato il corrispettivo al cognato; - il possesso dei subalterni 4 e 8 risultava esercitato dall’appellato sin dal 1989 (allaccio acqua e pagamento bollette e univoche dichiarazioni testimoniali); - era onere della appellante dimostrare che i potere sulla cosa, esercitato dall’appellato, fosse derivato dall’altrui tolleranza; - l’appellato aveva trasformato il locale adibito a taverna.

Per larga parte, quindi, la doglianza non si discosta dal primo motivo, denunciando l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in presenza di doppia conforme. Nel resto sollecita un improprio riesame del vaglio probatorio. Ric. 2021 n. 20627 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20627/2021 Numero sezionale 2863/2022 Numero di raccolta generale 13959/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 L’ipotesi richiamata in ricorso del “travisamento della prova”, proprio perché deve salvaguardarsi la piena discrezionalità del vaglio di merito delle risultanze probatorie, ricorre solo laddove il giudice, piuttosto che apprezzare, interpretando e portando a unità concludente le plurime e spesso contrastanti fonti di prova, veicola un’informazione probatoria, giudicata decisiva, senza dar conto di altra informazione che la contraddica, senza, in definitiva, risolvere argomentando l’antinomia.

Proprio in linea con l’enunciazione di cui sopra questa Corte ha chiarito che il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Sez. 3, n. 1163, 21/1/2020, Rv. 656633). Ancor meglio chiarendosi, successivamente, che ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Sez. 1, n. 3796, 14/2/2020, Rv. 657055).

Qui, ben lungi dall’avere la ricorrente contrapposto un’evidenza probatoria decisivamente contrastante, del quale il giudice non abbia tenuto conto, invoca un inammissibile riesame del vaglio di merito, un nuovo apprezzamento, addirittura, delle informazioni provenienti da ognuno dei testimoni escussi, in definitiva, una nuova e diversa valutazione complessiva. Il quarto motivo, con il quale la D’Angelo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158, 1164, 1144 cod. civ., è anch’esso inammissibile. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della Ric. 2021 n. 20627 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20627/2021 Numero sezionale 2863/2022 Numero di raccolta generale 13959/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella Ric. 2021 n. 20627 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20627/2021 Numero sezionale 2863/2022 Numero di raccolta generale 13959/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente (Luigi Lombardo) Ric. 2021 n. 20627 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a