Cassation court annuls execution order due to lack of necessary co-litigants and procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order because the necessary co-litigants (debtor and third-party garnishee) were absent, rendering the proceeding null and void. The lower court had assigned funds to the intervening creditor without addressing the mandatory participation of other parties required by law. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Rieti for a new trial with a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383, comma 3 c.p.c.; When necessary co-litigants are missing, the entire proceeding is null and must be annulled ex officio with remittal to the first instance court.
Parole chiave
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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26165 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da DESIDERI Marco (C.F.: DSD MRC 70L11 H282X) rappresentato e difeso dall’avvocato Riziero Angeletti (C.F.: NGL RZR 59P27 C746N) -ricorrente- nei confronti di STUDIO VENTORINO S.r.l. (C.F.: 07157710588), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, Claudia Venanzi rappresentata e difesa dall’avvocato Fiorella D’Artibale (C.F.: DRT FLL 66S54 F611W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 54/2020, pubblicata in data 30 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Studio Ventorino S.r.l. ha pignorato i crediti vantati dalla sua debitrice Gedies S.r.l. nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A.. Nella procedura esecutiva ha spiegato intervento Marco Desi- deri, sulla base di un credito assistito da privilegio. Resa la di- Ric. n. 26165/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26165/2020 Numero sezionale 3900/2022 chiarazione di quantità in senso positivo dalla banca terza pi-Numero di raccolta generale 13952/2022Data pubblicazione 03/05/2022 gnorata (per l’importo di € 3.093,44), il giudice dell’esecuzione ha assegnato tale somma integralmente al creditore intervenuto (a totale soddisfazione delle spese di in- tervento e a parziale soddisfazione del credito dallo stesso azionato).
Successivamente, la società creditrice procedente ha chiesto che fosse corretta tale ordinanza, ai sensi dell’art.287 c.p.c., nella parte in cui in essa non era stata prevista l’assegnazione in suo favore, in prededuzione, delle spese di esecuzione sopportate, benché liquidate in € 1.000,00 per competenze ed € 166,00 per esborsi, oltre accessori. Il giudice dell’esecuzione ha disposto la richiesta correzione di errore materiale, modificando la precedente ordinanza di as- segnazione ed assegnando quindi alla società creditrice proce- dente la somma di € 1.546,72 e al creditore intervenuto la somma di € 1.546,72.
Il Desideri ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale provvedimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Rieti. Ricorre il Desideri, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Studio Ventorino S.r.l.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad essere cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.
Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado. Ric. n. 26165/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26165/2020 Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- Numero sezionale 3900/2022Numero di raccolta generale 13952/2022 zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta Data pubblicazione 03/05/2022 nella fase di distribuzione di un processo esecutivo per espro- priazione di crediti presso terzi, infatti, non hanno partecipato, nell’unico grado di merito, né il debitore esecutato Gedies S.r.l. né il terzo pignorato Intesa San Paolo S.p.A., che non sono stati del resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.
Orbene, sono risalenti e consolidati gli indirizzi di questa Corte secondo il quale «in materia di opposizioni esecutive e contro- versie distributive, il ricorso per cassazione deve essere pro- posto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario» e secondo cui «nella controversia in sede di distribuzione del ricavato, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., avente origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordine all’esistenza o al grado del- la causa di prelazione di altro creditore, il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, sicché lo stesso – al pari di tutti gli altri creditori – deve essere convenuto in giudizio, indipen- dentemente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione» (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012, Rv. 621353 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011, Rv. 619403 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11187 del 15/05/2007, Rv. 597775 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 11/04/2003, Rv. 562095 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10179 del 14/10/1998, Rv. 519719 - 01). Questa Corte, di recente, ha inoltre sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubbli- Ric. n. 26165/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a :
S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26165/2020 ca udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della parti- Numero sezionale 3900/2022Numero di raccolta generale 13952/2022 colare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta se- Data pubblicazione 03/05/2022 zione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di par- ticolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.
“pro- getto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposi- zione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.
Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 37929 del 02/12/2021). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ne consegue che il presente giudizio si è svolto in mancanza di alcuni dei legittimati passivi necessari (in particolare: debi- tore esecutato e terzo pignorato), il che ne determina la nulli- tà, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con con- seguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384:
«quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- Ric. n. 26165/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26165/2020 dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- Numero sezionale 3900/2022Numero di raccolta generale 13952/2022 mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- Data pubblicazione 03/05/2022 ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti:
Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo e unico grado.
2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Rieti, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, an- che per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Rieti, quale giudice di primo e uni- co grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente Enrico SCODITTI Ric. n. 26165/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t