Cassation appeal dismissed due to late withdrawal by UnipolReC S.p.A. in enforcement distribution proceedings against Francesco Pauro.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings due to the appellant's late withdrawal. UnipolReC S.p.A. had filed an opposition in enforcement distribution proceedings regarding a mortgage on Francesco Pauro's property, but withdrew the cassation appeal before the hearing. Consequently, the Court ordered UnipolReC to bear the litigation costs, including a €2,000 fine for the untimely notification of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal withdrawn after the hearing date but before the session is declared inadmissible, and the withdrawing party bears the costs.
Parole chiave
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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27177 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da UNIPOLREC S.p.A. (C.F.: 03678981204), in persona del rappresentante per procura Maria Gabriella Conversano rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Cascella (C.F.: CSC NRC 53B04 G224U) -ricorrente- nei confronti di IFIS NPL SERVICING S.p.A. (C.F.: 12248170156), in persona delle rappresentanti per procura Denise Baldi e Cristina Morelli, in rappresentanza di AMBRA SPV S.r.l. con socio unico (C.F.: 13984791007) rappresentate e difese dall’avvocato Mirko Biasi (C.F.:
BSI MRK 67M07 L840D) -controricorrente- nonché PAURO Francesco (C.F.: PRA FNC 62P18 H893A), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 132/2020, pubblicata in data 17 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ric. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27177/2020 Numero sezionale 3908/2022 Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione im-Numero di raccolta generale 13951/2022Data pubblicazione 03/05/2022 mobiliare promossa nei confronti di Francesco Pauro, il giudice dell’esecuzione ha deciso una controversia insorta tra i credi- tori in sede di distribuzione, ai sensi dell’art. 512 c.p.c..
Uni- polReC S.p.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Padova. Ricorre UnipolReC S.p.A., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso IFIS NPL Servicing S.p.A. in rappre- sentanza di Ambra SPV S.r.l.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla contro- parte costituita. Ragioni della decisione 1. La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, riconoscendo la tardività dello stesso, come segnalato nella proposta del relatore. La rinuncia risulta regolare in quanto anteriore all’adunanza camerale e sottoscritta dal procuratore della parte rinunciante, a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; l’atto di rinuncia risulta altresì notificato alla società controricorrente (non risul- ta peraltro l’accettazione di quest’ultima).
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia. Ric. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27177/2020 Numero sezionale 3908/2022 Le spese del giudizio di cassazione restano a carico della parte Numero di raccolta generale 13951/2022Data pubblicazione 03/05/2022 rinunciante, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., anche in considerazione della riconosciuta tardiva noti- ficazione del ricorso e, quindi, della virtuale soccombenza di quest’ultima. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente Enrico SCODITTI Ric. n. 27177/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .