Cassation appeal dismissed due to withdrawal by plaintiff with opposing party's consent under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff's lawyer formally withdrew the request, an act to which the opposing party, Telecom Italia, expressly adhered. The lower court had previously ordered Telecom Italia to pay back wages and restore the employment relationship following a finding that the company's transfer to M:P Facility was ineffective. The Supreme Court ruled that the procedural withdrawal, accepted by both sides, terminated the proceedings without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The cassation procedure is extinguished when the appellant withdraws the appeal and the appellee adheres to the withdrawal, terminating the process without a decision on the merits.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29494-2020 proposto da: REZZI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 38, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro TELECOM ITALIA SPA , in persona del legale rappresentante pro témpore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvpcato ARTURO NIARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1000/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza pubblicata il 12 maggio 2020, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Paolo Rezzi nei confronti di Telecom Italia Spa, ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni e, della quota della tredicesima mensilità per il solo periodo successivo alla sentenza del 17 marzo 2014 della medesima Corte romana che, in riforma della pronuncia del 'Tribunale, aveva dichiarato "inefficace la cessione di Telecom a M:P Facility, ordinando altresì alla società cedente il ripristino del rapporto di lavoro con il Rezzi";
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Rezzi con due motivi; ha resistito con controricorso la società intimata;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. risulta depositata rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocato Bolognesi, difensore di Paolo Rezzi, munito di procura speciale, rinuncia alla quale ha prestato adesione Poste Italiane Spa, con atto sottoscritto anche dai suoi procuratori, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, stante l'adesione della controricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Il ?residente urunzio Patri Guld'ir Depositata in Cancellerin ciorr Dott.ss cia