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Ordinanza — n. 13903/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings and ordered cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13903/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. The underlying dispute involved the legality of fixed-term employment contracts and the restitution of sums paid to former postal workers. Since the withdrawal stemmed from the appellant's prior acceptance of the appellate court's decision, the court ordered compensation of litigation costs between the withdrawing party and the opposing litigants.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.; Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished, and if the withdrawal results from the appellant's acceptance of the lower court's decision, litigation costs must be compensated between the withdrawing party and the opposing parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs cassation procedure litigation expenses restituzione dell'indennità per lavoro ridotto violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro disdetta per rappresaglia

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
risulta depositata rinuncia al ricorso da parte della società e dei suoi procuratori, notificata alle parti costituite ed agli avvocati delle stesse nonché alle parti intimate, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;
Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1.
art. 281 sexies c.p
la Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata pubblicata all'udienza del 21 novembre 2019 ex art. 281 sexies c.p.c., in seguito a rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
risulta depositata rinuncia al ricorso da parte della società e dei suoi procuratori, notificata alle parti costituite ed agli avvocati delle stesse nonché alle parti intimate, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29239-2020 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO l'ESSI, che la rappresenta e difende unitameyte all'avvocato GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA; - ricorrente - contro COSA GREGORIA, RUBINELLI ANNA DANIELA, CIRILLO GENN ARO, CARDINALE FEDEIT., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BEVAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato DANTE DE NIARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato sTEFANIÀ POI LICORO; - controrkorrenti - contro ESPOSITO VINGIANI M \RCIIA,O, PRESAGO MASSIMILIANO; - intimati - avverso la sentenza n. 737/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOI,A. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata pubblicata all'udienza del 21 novembre 2019 ex art. 281 sexies c.p.c., in seguito a rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 30600 del 2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la legittimità del primo contratto di lavoro a termine stipulato da Poste Italiane Spa con Cirillo Gennaro dal 12 giugno al 9 settembre 1998, ritenendo, invece, l'illegittimità del termine apposto al secondo contratto con decorrenza 1° dicembre 1998; ha condannato poi la società al pagamento di una indennità ex art. 32 della 1. n. 183 del 2010 pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, in favore di Cardinale Fedele, Cosa Gregoria„ F,sposito Vingiani Marcello, Presago Massimiliano, Rubinelli Anna Daniela e con lo stesso Cirillo Gennaro; 2.. quanto poi alla richiesta di restituzione delle somme asseritamente versate da Poste Italiane Spa in esecuzione della sentenza poi caducata, la Corte territoriale ha argomentato: "assumono i lavoratori di non aver percepito nulla a tale titolo, né la società ha dato prova dell'avvenuto pagamento, prova che non può essere data con Ric. 2020 n. 29239 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- giuramento decisorio, da deferirsi ai lavoratori, come dalla medesima richiesto, stante che da parte di una società di capitali la dazione di somme ingenti quali quelle che la società afferma di aver corrisposto, dovrebbe avere una traccia documentale, non essendo possibile che siano date sulla parola";

3. per la cassazione di tale se"ntenza ha proposto ricorso la società soccombente con 3 motivi; hanno resistito con controricorso i Signori Cardinale, Cirillo, Cosa e Rubinelli; non hanno svolto attività difensiva gli intimati Esposito Vingiani e Presago;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. risulta depositata rinuncia al ricorso da parte della società e dei suoi procuratori, notificata alle parti costituite ed agli avvocati delle stesse nonché alle parti intimate, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.;

2. per quanto riguarda il regime delle spese, il Collegio reputa sussistere le condizioni per compensare le spese rispetto alle parti controricorrenti, atteso che la rinuncia è stata determinata dall'accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla società innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila e che il relatore aveva proposto raccoglimento del ricorso poi rinunciato;

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione e compensa le spese. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Depositata in Cance leria Il Presi ente •M"i, Dott.ssa I sposito