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Ordinanza — n. 13901/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; both parties agreed to terminate proceedings under Art. 391 c.p.c. without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13901/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct without addressing the merits of the dispute regarding unpaid wages. Both the appellant, Telecom Italia Spa, and the respondents, the heirs of Pasquale Nobile, formally withdrew their positions, leading to a mutual agreement to terminate the litigation. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to extinguish the proceedings without determining which party bears the costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal withdraw their positions, the proceedings are extinguished without provision on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure joint withdrawal cost allocation cassation appeal mutual agreement arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
risulta depositata rinuncia al ricorso da parte della società e dei suoi procuratori, sottoscritta dai controricorrenti, nonché dai procuratori, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, stante l'adesione delle controparti;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
risulta depositata rinuncia al ricorso da parte della società e dei suoi procuratori, sottoscritta dai controricorrenti, nonché dai procuratori, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, stante l'adesione delle controparti;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23234-2020 proposto da: TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI; - ricorrente- contro NOBILE ROSARIA, MAGGIO PAOLA NOBILE FRANCESCO, quali eredi del Sig. NOBILE PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EN1ANUELE 11, 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SIINESTR1, rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 666/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Telecom Italia Spa nei confronti di Pasquale Nobile relativa al pagamento di somme maturate per retribuzioni nei mesi di giugno 2014 e maggio 2:015;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società nei confronti degli eredi di Pasquale Nobile, nel frattempo deceduto, con unico motivo; hanno resistito) con controricorso Paola Maggio, Rosaria Nobile, Francesco Nobile, nella qualità;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. risulta depositata rinuncia al ricorso da parte della società e dei suoi procuratori, sottoscritta dai controricorrenti, nonché dai procuratori, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, stante l'adesione delle controparti;

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Depositata in Cancelleria Il Pr sidente :=unzi o Giubilarlo Pat Ciorra - 3 tfi\k\G 2022 Dott.ssa Esposito Oggi. Il Run