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Ordinanza — n. 13900/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13900/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a disciplinary suspension by arguing violations of collective agreements and civil code provisions regarding workplace absence. The court rejected this because the lower courts correctly found the employee's temporary absence was authorized and justified by physiological needs, making the appeal a precluded review of facts rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 348 ter, u.c., c.c.: Appeals alleging violation of law are inadmissible when they merely request a re-evaluation of historical facts, thereby exceeding the legal model of denouncing a procedural vice.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review disciplinary sanction physiological needs abuse of process abbandono del posto di lavoro fermo di breve durata termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 66 CCNI, UTILITALIA
il motivo di ricorso denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 66 CCNI_, UTILITALIA e degli arti.
Art. 2104 c.c.
Art. 2105 c.c.
Art. 360 c.p.c.
23-11-2021 -2- relazione all'art. 360 c.p.c. n.
Art. 96 c.p.c.
Luca Cerchia dichiaratosi antistatario; circa la richiesta formulata dal controricorrente di condanna della società ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come noto detta Ric.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
21570 del 2012); occorre, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 360 c.p
23-11-2021 -2- relazione all'art. 360 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
23-11-2021 -2- relazione all'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.
Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019
Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.
Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020
Cass. n. 20018 del 2020
richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass.
Cass. n. 3830 del 2021
20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9912 del 2018
Cass. SS.UU. n. 9912 del 2018; Cass.
Cass. n. 37713 del 2021
9912 del 2018; Cass. n. 37713 del 2021; Cass.
Cass. n. 21570 del 2012
37713 del 2021; Cass. n. 21570 del 2012); occorre, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23095-2020 proposto da: A.S.I.A. NAPOLI - AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE SPA, in persona della sua Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 290, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCI L1 D'APONTE; - ricorrente - contro FERRO ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TORRE GAIA 14, presso lo studio dell'avvocato VANESSA SCACCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA CERCHIA;, - controricorrente- avverso la sentenza n. 1534/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOI,A. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione inflitta da ASIA Napoli Spa al dipendente Armando Ferro in data 24 giugno 2014;

2. la Corte, condividendo l'accertamento compiuto dal primo giudice, ha ritenuto che, all'esito dell'istruttoria, fosse emerso che: "Ferro aveva lavorato secondo gli ordini di Saccone fino alle 10:15, dopodiché aveva chiesto di allontanarsi per esigenze fisiologiche e, autorizzato dal Saccone, si era allontanato. Alle ore 11:00 era di nuovo sul luogo di lavoro, dove veniva avvistato dal Marzocchi. Quanto al temporaneo allontanamento di circa mezz'ora lo stesso risulta non solo autorizzato dal capo squadra Saccone Sabino, ma anche giustificato da esigenze fisiologiche";

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico motivo; ha resistito con controricorso il Ferro, chiedendo la condanna della parte avversa anche per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il motivo di ricorso denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 66 CCNI_, UTILITALIA e degli arti. 2104 e 2105 c.c. in Ric. 2020 n. 23095 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, in ordine alla rilevanza e agli effetti dell'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro";

2. il motivo è inammissibile; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr.

Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); nella specie parte ricorrente, lungi dall'individuare un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, critica l'accert2Lmento dei fatti concordemente operato dai giudici del doppio grado, come è conclamato dall'ampio riferimento ai materiali istruttori, invocando un sindacato di merito precluso a questa Corte, tanto più in una ipotesi di cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, u.c., c.c.; invero la censura non si misura adeguatamente con la motivazione impugnata che ha escluso l'esistenza stessa dell'illecito disciplinare in quanto il Ferro si era allontanato temporaneamente dalla .postazione lavorativa autorizzato dal capo squadra e per soddisfare esigenze fisiologiche;

3. pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. Luca Cerchia dichiaratosi antistatario; circa la richiesta formulata dal controricorrente di condanna della società ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., come noto detta Ric. 2020 n. 23095 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, :autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto. richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie (cfr.

Cass. SS.UU. n. 9912 del 2018; Cass. n. 37713 del 2021; Cass. n. 21570 del 2012); occorre, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in curo 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Il Pr sidente onario Giulzikpositata in Ca Do