Cassation court dismisses appeal against labor court ruling on wage differences due to collective bargaining agreement interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter between two employees and Poste Italiane Spa terminated due to a prior labor conciliation agreement. While the appeal against the third employee was rejected for failing to prove violations of civil code articles regarding collective agreements and burden of proof, the dispute with the other two parties ceased. The court upheld the lower court's decision based on established precedents and the specific facts of the conciliation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation declares the subject matter of the dispute terminated upon labor conciliation and dismisses the appeal if the appellant fails to demonstrate a violation of law or false application of law regarding collective agreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21130-2020 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARA-VELLI 22, presso lo studio dell'avvocato _ARTURO MARESC1, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro S AVERI ANO ANIEI J(), PENTA NIICHELINO, DE LUCIA FORTUNATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRAccm 137, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TECCF„ che li rappresenta e difende; - contron.corren ti - avverso la sentenza n. 894/2020 della CORTE D'APPELLO di NAP01,I, depositata 1,11/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal.
Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMI NDOLiN. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva condannato Poste Italiane Spa al pagamento di differenze retributive ritenute dovute in favore dei dipendenti Fortunato De Lucia, NIichelino Penta, Aniello Saveriano per il "periodo dall'1.4.2005 al 30.4.2012" per aver svolto le mansioni di cd. "agente unico";
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati;
3. risultano depositati verbali di conciliazione sindacale sottoscritti tra Poste Italiane Spa con Aniello Saveriano e Michelino Penta;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra Poste Italiane Spa e i lavoratori Saveriano e Penta per intervenuta conciliazione in sede sindacale; osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la céssazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difq.tto di interesse delle parti stipulanti a proseguire il processo;
2. avuto riguardo all'altro controricorrente, il primo motivo di ricorso denuncia: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'Accordo nazionale del 27.7.2010, dell'Accordo regionale del 6.10.2010 e del successivo verbale di Ric. 2020 n. 21130 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- incontro dell'11.1.2011, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c."; il terzo mezzo, da valutarsi congiuntamente al primo, lamenta: "viDlazione e falsa applicaz.ione dell'art. 2099 c.c., dell'art. 36 Cost., dell'art., 1362 c.c., in relazione all'interpretazione dell'Accordo del 23.5.1995 nonché dell'Accordo del 12.9.1996 (art. 360, n. 3, c.p.c.)";
3. i motivi non possono trovare accoglitnento secondo quanto già ritenuto in precedenti recenti di questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. n. 2790 del 2018; Cass. n. 18031 del 2018; Cass. n. 33715 del 2019), cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; secondo una costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Cass. n. 26848 del 2016; Cass. n. 10288 del 2016; Cass. n. 20651 del 2014; Cass.n. 11330 del 2014; Cass. n. 5838 del 2014; Cass. n. 4561 del 2013; Cass.n. 4561 del 2012; Cass. n. 17724 del 2010;
Cass. n. 6274 del 2010; Cass.n. 20310 del 2008), l'indennità in contesa remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, nbn esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali; è stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass.
SS.U15. n. 1'1325 del 2005); che non sarebbe, invero, plausibile configurare tale indennità sganciandola da un'attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di Ric. 2020 n. 21130 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- un'obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa; che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art.2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l'espletamento di compiti aggiuntivi (cfr., per tutte, Cass. n. 6046 del 2000), sicché è stato ritenuto che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l'importo dell'indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo), l'indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro ne abbia disdetto l'accorcio istitutivo (cfr. anche Cass. n. 6274 del 2010;
Cass. n. 17937 del 2011); con riguardo al periodo successivo all'Accordo nazionale del 6/10/2010 ed al successivo verbale di incontro dell'11/1/2011, in base ai quali l'attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell'ordinaria attività di "operatore trasporti", la giurisprudenza già sopra richiamata, per respingere le doglianze della società, ha ribadito il principio della irriducibilità della retribuzione affermato proprio con riguardo all'indennità di agente unico ed ha ritenuto infondata la tesi della società secondo cui gli accordi collettivi del 2010 e 2011 avrebbero comportato un decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro da significare una implicita ed assoluta abrogazione delle precedenti determinazioni patrizie; ha soggiunto che la posizione meramente contrappositiva assunta dalla società - secondo cui con i nuovi accordi la figura dell'agente unico sarebbe confluita in quella dell'operatore dei trasporti prevedente, oltre all'attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie, si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da Ric. 2020 n. 21130 sez.
ML - ud. 23-11-2021 -4- giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata; ha argomentato che le differenti letture dei verbali di incontro e degli accordi regionali sottoscritti al fine di implementare il nuovo modello organizzativo e la stessa individuazione delle attività collaterali da assegnare al personale addetto ai trasporti scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito e che non torna utile il richiamo ai precedenti di questa Corte costituiti da Cass. nn. 3183, 3381, 3474 del 2017 (ancora attualmente richiamati in memoria da Poste Italiane) atteso che in essi, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell'agente unico all'interno dell'area operativa, si fanno proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi il principio della irriducibilità della retribuzione; il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi da tali precedenti;
4. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale "erroneamente ritenuto che l'Agente Unico fosse sostanzialmente adibito ad una doppia mansione" di autista e di messaggere, nonostante le difese della società e le "carenze probatorie" in cui sarebbe incorsa la difesa dei lavoratori; la censura è inammissibile; la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013;
Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica Ric. 2020 n. 21130 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa le mans:Dni svolte dal lavoratore che è indubitabilmente una quaestio ja. cti;
4. conclusivamente il ricorso nei confronti di Fortunato De Lucia deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore del controricorrente che non risulta avere conciliato; in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono invece compensate ai sensi dell'art. 92, u.c., c.p.c. tra le parti che hanno conciliato; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra Aniello Saveriano, Michelino Penta e Poste Italiane Spa, con compensazione delle spese; rigetta 11 ricorso proposto dalla società nei confronti di Fortunato De Lucia; condannd Poste Italiane Spa al pagamento delle spese, che liquida in curo 4.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre