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Ordinanza — n. 13894/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to suit against a different legal entity than the one in the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13894/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a legal entity different from the one involved in the contested lower court judgment. The appellant, Bernardo De Vries, sought to annul a disciplinary sanction against Alitalia, but the appeal was lodged against 'Alitalia, Società Aerea Italiana Spa in Amministrazione Straordinaria,' a distinct corporate structure. The court ruled that the procedural requirement for the correct defendant was not met, rendering the appeal void under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if it is directed against a legal entity different from the one that was a party to the judgment under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility different legal entity party identity requirement administrative extraordinary management Civil Procedure Code impugnabilità della decisione di rinvio diritto della navigazione aerea impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18790-2020 proposto da: DE VRIES BERNARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVLLAZIONI TRIONFAI A'_. 1, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GI ANGI \CONIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- . contro ALTI' AI SOCIET A ITALIANA SPA, in _Amministrazione Straordinaria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA, GIOSAFAT RIGANO'; - contron'corrente- avverso la sentenza n. 1962/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da Bernardo De Vries nei confronti di "Compagnia Aerea Italiana Spa (già Alitalia — Compagnia Aerea Italiana S.p.A.)" volta all'annullamento della sanzione disciplinare conservativa inflitta in data 23 novembre 2011.

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi nei confronti di "A1ITALL-1, — SOCIETÀ' AEREA ITALIANA Spa in Amministrazione Straordinaria"; ha resistito con controricorso la società intimata la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto soggetto giuridico diverso da quello che è stato parte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilità del ricorso è stata comunicata a entrambe le parti in data 29 ottobre 2021, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte controricorrente cui nulla ha opposto la difesa del De Vries, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto risulta proposto nei confronti di società diversa da quella che è stata parte nella sentenza impugnata(( CoAA4.dti I L A N-Q_ .(—^ ret) cn,u.a. D n Ric. 2020 n. 18790 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 2. pertanto il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soc:combenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 guater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15°,/o. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Il Presidente Depositata in ancelleria Oggi. - 3 G 2022 Il Fo