Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue requiring public session under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the initial request to treat the case in a closed session and instead ordered a remittal to public hearing. The tax agency argued that the Regional Commission incorrectly conflated installment payment options for tax with the calculation basis for late registration penalties, claiming this created unequal treatment. The court agreed that the legal question regarding the distinction between tax payment modes and sanction calculation warrants public scrutiny under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the case was sent back to the Fifth Civil Section for a public hearing to address the substantive legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, 43, 69 DPR n. 131/1986; Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.: When a legal question involves significant relevance regarding the interpretation of tax payment options versus sanction calculation bases, the court must order public hearing under Art. 380-bis c.p.c. to ensure transparency.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1823-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato MARIO DEL VAGLIO, che la rappresenta e difende; - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 1031/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava un provvedimento di irrogazione delle sanzioni per imposta di registro relativa all'anno 2017; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio, affermando che, nell'ipotesi di tardività della registrazione del contratto di locazione, per la determinazione della base imponibile su cui calcolare le relative sanzioni, occorre ritenere che il Legislatore, consentendo il pagamento dell'imposta in modo frazionato, l'ha comunque parametrata alla base imponibile per ciascun anno d'imposta e su tali importi il contribuente deve, anno per anno, corrispondere la relativa imposta.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo che la questione venga trattata dalle sezioni unite o comunque rimessa alla pubblica udienza, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 01823 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 43 e 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza erroneamente confuso la possibilità per il contribuente di scegliere se corrispondere l'imposta in maniera frazionata o unitaria con le modalità di determinazione della sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, in quanto l'art. 17 cit. riguarda solo l'imposta e non anche la sanzione, perché altrimenti si giungerebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra chi opta per il pagamento annuale dell'imposta di registro e chi sceglie di corrisponderla nella sua interezza, in un'unica soluzione.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2022. Il P idente Ma Mocci D