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Ordinanza Interlocutoria — n. 13892/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13892/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13892/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA IN-1-EKL060.70 iZ t A sul ricorso 10959-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro VITRUM & GLASS SRL , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO DOGLIOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1626/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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artt. 2909 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 13892/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che dall'esame della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 211/2015, depositata in segreteria il 14 aprile 2015 (allegato n. 8 al ricorso), non risulta esservi la prova che tale sentenza sia passata in giudicato; Ritenuto di dover rinviare a nuovo ruolo perché l'Agenzia delle entrate possa produrre la formale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 211/2015, depositata in segreteria il 14 aprile 2015.

Parole chiave

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computo dell'IVA rimborso dell'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto Principi contabili internazionali computo dei contributi contributo irrecuperabile

Disposizioni normative citate

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artt. 2909 cod. civ
22-03-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA IN-1-EKL060.70 iZ t A sul ricorso 10959-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro VITRUM & GLASS SRL , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO DOGLIOTTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1626/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IRES ed IRAP per l'anno d'imposta 2011; la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1626/2018, respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che non risulta che l'importo di 133.000 euro sia mai stato inserito nella contabilità aziendale della Vitrum dal momento che questa, attenendosi al criterio di cassa, ha registrato quale ricavo le somme effettivamente incassate dalla Giada s.r.l. negli anni 2006, 2007 e 2008: in seguito alla fusione per incorporazione si è verificata un'estinzione dell'obbligazione per confusione delle reciproche qualità di debitore e creditore, ma ciò non ha dato luogo all'evenienza per cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva in presenza della quale si realizza la sopravvenienza, con il conseguente assoggettamento ad imposizione in riferimento all'esercizio in cui tale posta emerge e, pertanto, nel caso di specie non è ravvisabile alcun effettivo incremento patrimoniale in capo alla società incorporante non essendosi in presenza di rettifica di operazioni rilevate contabilmente in precedenti periodi di imposta onde attribuire rilievo ad elementi successivi modificativi di componenti positive o negative di reddito che hanno già concorso alla formazione dell'imponibile in precedenti esercizi, elemento qualificante della sopravvenienza.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Ric. 2020 n. 10959 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 cod. proc. civ., 84 e 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto sul contenuto dell'accertamento per il 2009 si è formato un giudicato (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 211/2015, depositata in segreteria il 14 aprile 2015) relativo ad una sopravvenienza attiva di 133.000 euro ed il giudizio ha ad oggetto la quota di perdita deducibile proprio in relazione a quella sopravvenienza attiva.

Considerato che dall'esame della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 211/2015, depositata in segreteria il 14 aprile 2015 (allegato n. 8 al ricorso), non risulta esservi la prova che tale sentenza sia passata in giudicato; Ritenuto di dover rinviare a nuovo ruolo perché l'Agenzia delle entrate possa produrre la formale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 211/2015, depositata in segreteria il 14 aprile 2015.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo perché l'Agenzia delle entrate produca attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 211/2015, depositata in segreteria il 14 aprile 2015; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 222. Il Pr dente ' Maur' M