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Ordinanza Interlocutoria — n. 13891/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax case to lower court for acquisition of full merit records.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13891/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal filed by the Revenue Agency against a Regional Tax Commission decision. The Agency argued that the lower court erred in finding notification incomplete due to lack of supplementary service attempts and in exempting a solidary obligor from sanctions due to impossibility of knowledge. The Court ruled that these substantive issues require a full review of the case files from the lower instances to determine the validity of the notification and the applicability of the tax exemption.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When an appeal relies on substantive violations regarding procedural notification or statutory tax exemptions, the Court must acquire the complete case files of the lower instances to decide on the merits.

Parole chiave

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tax notification procedure solidary obligor exemption interlocutory appeal dismissal remand for file acquisition procedural violation review impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
per mancata produzione della relata di notifica, in assenza di esperimento di tentativo di notifica sussidiario presso il domicilio del legale rappresentante; che con il secondo motivo su profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 58 d.P.R. n. 600/1973
Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Art. 140 c.p.c.
600/1973; art. 140 e 145 c.p.c., art.
Art. 145 c.p.c.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art.
Art. 14 d.lgs. n. 472/1997
per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 per aver la CTR ritenuto non applicabili le sanzioni per oggettiva impossibilità dell'obbligato solidale di conoscere il debito tributario a distanza di sette anni;
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art.
art. 140 c.p
602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10899-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro G.A. MONT. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO PINI; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ADER; - intimata- avverso la sentenza n. 1282/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della C'11 di Pistoia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notificazione e relativa prova; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, sollevando altresì il consolidarsi di giudicato interno, sotto diversi profili non oggetto di impugnazione specifica; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973; art. 140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. per mancata produzione della relata di notifica, in assenza di esperimento di tentativo di notifica sussidiario presso il domicilio del legale rappresentante; che con il secondo motivo su profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 per aver la CTR ritenuto non applicabili le sanzioni per oggettiva impossibilità dell'obbligato solidale di conoscere il debito tributario a distanza di sette anni;

Ric. 2020 n. 10899 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- che è necessario, al fine del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito; PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo e manda la cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli integrali dei gradi di merito. C