Court dismisses appeal regarding jurisdiction over pre-existing debt claims in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Cristina SRL's appeal challenging the jurisdiction of the Rome court over a bankruptcy-related debt recovery. The appellant argued that the bankruptcy court in Frosinone should have exclusive jurisdiction because the debt was originally recognized there. However, the court ruled that the claim arose from a pre-existing legal relationship rather than the bankruptcy procedure itself. Consequently, the ordinary court where the debt was notified retains jurisdiction to hear the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 24 L.F.: The bankruptcy court lacks exclusive jurisdiction over claims deriving from pre-existing legal relationships merely connected to bankruptcy, which remain within the competence of the ordinary court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10184-2021 proposto da: CRISTINA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell'avvocato NICOLA IELPO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA VMG2 SRL, RAFFAELLA MAGLIOCCO; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 1593/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LUCA SOLAINI; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, in ordine rosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice. R.G. 10184/21 Rilevato che: Con atto di precetto notificato il 21.10.20, il fallimento della V.M.G.2 Costruzioni srl ha intimato alla Cristina srl il pagamento della somma di C 160.197,78, in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma, in favore della società in bonis, poi dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Frosinone.
Il decreto ingiuntivo era stato, peraltro, opposto dalla Cristina srl con successiva estinzione della procedura, da parte del tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Tale decreto veniva tuttavia munito della formula di esecutorietà su istanza della curatela fallimentare, nonostante due contratti di transazione aventi ad oggetto la causa di opposizione a precetto, stipulati fra la Cristina srl e la società iin bonis. Cristina srl ha proposto regolamento di competenza in cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, avverso l'ordinanza del giudice (del precetto) del tribunale di Roma del 26.3.21 che nell'ambito del procedimento rg. 62467/2020 aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale di Frosinone che aveva dichiarato il fallimento della V.M.G.
Costruzioni srl. Ti fallimento intimato ha prodotto memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte. Considerato che: Ric. 2021 n. 10184 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 615 comma 1, 27, 480 comma 3 c.p.c. e dell'art. 24 L.F., perché erroneamente il tribunale di Roma, quale giudice nel cui circondario era stato notificato il precetto, aveva declinato la propria competenza per il giudizio di opposizione allo stesso, in favore del tribunale presso cui era stato dichiarato il fallimento della società creditrice, ex art. 24 L.F.,che aveva ottenuto, quando era in bonis, il decreto ingiuntivo poi precettato.
Il motivo è infondato, in quanto nel caso in cui il curatore agisca per recuperare crediti già presenti nel patrimonio del fallito anteriormente all'inizio della procedura concorsuale, non trova luogo la "vis actractiva" di cui all'art. 24 L.F. del tribunale che ha dichiarato il fallimento per le "azioni che derivano dal fallimento" poiché l'azione non trova causa nel fallimento, ma è ad esso collegato da mera occasionalità necessaria (Cass. n. 21009/20). Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi di terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione; si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che non derivano dalla procedura concorsuale tanto che possono essere oggetto di azioni esercitate o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente.
Nella specie, dell'eccezione di transazione (se sia opponibile o meno alla curatela) se ne dovrà, pertanto, occupare il giudice del precetto. Spese al definitivo
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara la competenza del tribunale di Frosinone. Spese al definitivo. c.3,1,e„cea bt7f, - Ric. 2021 n. 10184 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.12.2021. Il Presidente DEP