Italian Court remands tax appeal case to public hearing due to missing statutory prerequisites for summary judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order to define the case immediately, ruling that statutory prerequisites under Articles 375 and 391 bis of the Civil Procedure Code were not met. The proceedings involve an agricultural company challenging a regional tax commission decision against the Italian Revenue Agency. Consequently, the case was remitted to the Fifth Civil Section for a public hearing to properly evaluate the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, primo comma, n. 1-5; Art. 375, terzo comma; Art. 391 bis, quarto comma, cod. proc. civ.: When statutory prerequisites for summary judgment are absent, the case must be remitted to public hearing for full adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15254-2020 R.G. proposto da: SOCIETA' AGRICOLA NUOVA FORNACA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, Marco Magnano, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Luigi CASTELLO, presso il cui studio legale, sito in Torino, alla piazza carlo Emanuele II, n. 13, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1033/05/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI;
LA CORTEconsiderato che non ricorrono i presupposti per definire la causa ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 1-5, e che, conseguentemente, ai sensi degli artt. 375, terzo comma, e 391 bis, quarto comma, cod. proc. civ., la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma in data 23/03/2022 Il Prsijiente Maur FOjCI . iit3S±17ATA t CANGLM UtVii - 3 MAG 2022 L CANCEL