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Ordinanza Interlocutoria — n. 13882/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses interlocutory ruling on inadmissible civil appeal due to lack of substantive grounds for decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13882/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the inadmissibility of the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The tax agency argued the commission erred by failing to notify a properly motivated assessment notice before issuing the payment order. The court determined that the specific grounds for inadmissibility cited in the order did not meet the statutory requirements for a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 1, nn. 1-5 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The court must remand the case to public hearing when the grounds for inadmissibility do not satisfy the statutory prerequisites for a definitive ruling.

Parole chiave

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inadmissibility grounds tax payment order assessment notice remittal to hearing civil procedure code inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, nn. 1-5 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12563-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro CALVOSA Giuseppe, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Paolo ALLIATA e Marco DI ANDREA, ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale dei Parioli, n. 47, presso lo studio legale del secondo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 936/01/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI LA CORTE Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che l'Agenzia delle entrate notificava a Giuseppe Calvosa a seguito di rettifica della dichiarazione relativa all'anno 2014 per avere il contribuente utilizzato un credito d'imposta che l'amministrazione finanziaria riteneva inesistente in quanto non esposto in dichiarazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare al contribuente un avviso di accertamento correttamente motivato con riguardo all'inesistenza dei crediti che il contribuente aveva utilizzato in compensazione, atteso che la cartella di pagamento faceva riferimento alla sola dichiarazione Modello Unico 2014 sicché il contribuente non era stato posto nella condizione di conoscere il fondamento della pretesa; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria; - nella specie in relazione alle questioni poste dalla controricorrente nella predetta memoria, depositata in vista dell'odierna adunanza, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte Così deciso in Roma in data 09/03/2022 Il Presidente cio NAPOLITANO ip L (4