Italian tax court dismisses appeal on tax deduction due to lack of immediate evidentiary clarity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's rejection of a tax deduction claim. The taxpayer argued the commission incorrectly excluded the deduction because the renovation was performed by a different company than the seller, citing external judicial precedents. The court declined to rule on the merits immediately, noting the case lacked immediate evidentiary clarity despite the taxpayer's submitted memoranda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The Court of Cassation may decline to rule on the merits of a cassation appeal if the case does not exhibit immediate evidentiary clarity, thereby remanding it for public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 17627 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Antonio Scelfo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato e allegato al ricorso, dall'Avv.to Mauro Vaglio elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Piazza della Libertà n. 20; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente- nonché Agenzia delle entrate- Riscossione -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7180/05/17, depositata in data 7 dicembre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -Antonio Scelfo propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 12457/35/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento emessa, ex art. 36- ter del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo formale della dichiarazione presentata dal contribuente, per l'anno 2008, con disconoscimento della detrazione Irpef per spese sostenute relativamente all'acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati stante la mancanza, ad avviso dell'Amministrazione, dei presupposti per l'agevolazione fiscale di cui all'art.9, comma 2, della I. n. 448/2001; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; rimane intimata l'Agenzia delle entrate- riscossione; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE - col primo motivo, il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, I. n. 448/2001, 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso l'operatività della detrazione fiscale di cui all'art. 9, comma 2, cit., in presenza di una ristrutturazione eseguita da impresa diversa da quella che aveva provveduto ad alienare gli immobili ed, inoltre, per non avere tenuto conto del giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTR del Lazio n. 1211/35/15, allegata all'atto di appello, che aveva disatteso l'interpretazione restrittiva della detta disposizione; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la CTR condannato l'appellante alla rifusione delle spese processuali non solo in favore dell'Agenzia delle entrate ma anche in favore di Equitalia Servizi riscossione s.p.a. ancorché quest'ultima fosse parte soltanto ai fini processuali e non sostanziali, non avendo il contribuente in sede di gravame riproposto- con ciò rinunciandovi- le censure relative ai vizi formali di notifica della cartella di pagamento impugnata, ed essendo la materia del contendere rimasta limitata alla questione relativa all'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 2, della legge n. 448/01;-rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria anche alla luce della memoria depositata dal contribuente;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza; Cosi deciso in Roma in data 8 marzo 2022 Presidente i- L