Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 13879/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands VAT fraud case to ordinary section for public hearing regarding burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13879/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the Agency's request to immediately decide on the VAT fraud appeal, ordering the case to be remitted to the ordinary section for a public hearing. The Agency argued that the Regional Tax Commission failed to properly allocate the burden of proof regarding the buyer's good faith and ignored clear evidence of the 'carousel fraud' scheme. Consequently, the court held that the issue does not admit of an immediate decision and requires full oral proceedings to resolve the evidentiary disputes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 19, 21 d.P.R. 633/72: When a tax dispute involves complex fraud allegations requiring assessment of good faith and specific evidentiary elements, the court must remand the case for public hearing rather than issuing an immediate decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT fraud burden of proof good faith assessment carousel fraud remand for hearing tax administration appeal procedural remand indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
2697, 2727 e 2729 cc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR non ha rispettato il canone di riparto dell'onere della prova della buona fede dell'acquirente in relazione alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti.
Art. 19 d.P.R. 633/72
Art. 21 d.P.R. 633/72
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5062-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro UNICAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XIX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITALI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3852/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.La soc. Unicar spa impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 6/4/2017, con il quale l'Agenzia dell'Entrate, recependo i rilievi del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che evidenziava un sistema di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della soc. Blue Eagle di Costa Massimiliano sas, disconosceva la detrazione Iva, in relazione alle fatture per l'acquisto di 12 autovetture recuperando a tassazione l'imposta per l'anno 2013, ritenendo, sulla base di plurimi indizi, che la contribuente fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva dell'operazione e del contesto fraudolento in cui questa si inseriva. 2 La commissione Tributaria Provinciale di Frosinone rigettava il ricorso ritenendo provato il sistema frodatorio dell'Iva senza che la contribuente avesse provato la propria buona fede. 3 Sull'impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello rilevando che Unicar spa non fosse partecipe e neanche avesse consapevolezza della c.d. frode carosello. 4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria Ric. 2020 n. 05062 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 dPR 633/72 e nr. 2697, 2727 e 2729 cc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR non ha rispettato il canone di riparto dell'onere della prova della buona fede dell'acquirente in relazione alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti. 2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 comma 7 dPR 633/72 , in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la CTR accertato , a fronte degli plurimi elementi contenuti nell'avviso di accertamento che dimostravano in maniera percepibile il carattere di mera cartiera della Blue Eagle di Costa Massimiliano sas, che il cessionario era, anche in basa alla propria esperienza professionale, in grado di conoscere il carattere fraudolento delle operazioni. 2.La controversia non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria con riferimento alla eccezione proposta dalla resistente suft" nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione.

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio de