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Ordinanza Interlocutoria — n. 13877/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility, remanding case to Section Five due to missing cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13877/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ruling that the cassation petition lacked the necessary grounds under Article 375 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the tax authority had lost the right to collect due to statutory decadenza, while the Commission held the procedural timeline was governed by the general prescription period. The court found no specific legal violations or false applications of law to justify a cassation review, thus ordering the file's transmission to the Fifth Section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 63 d.lgs. 546/92; Art. 375 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the petition fails to demonstrate a violation or false application of law, requiring remand to the appropriate section for proper examination.

Parole chiave

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cassation admissibility Article 375 civil procedure tax collection decadenza prescription period remand to section five notifica delle Intese ripresa dell'imposta sul valore aggiunto notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, d.lgs. 546/92
Art. 375 c.p.c.
Art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 602/73
Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25507-2020 proposto da: VITALE ANGELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - WL) avverso la sentenza n. 902/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 25507 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate, nel 2001, notificò ad Angelo Vitale un avviso di accertamento relativo ad Irpef e contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1995, con sanzioni ed interessi. Il ricorso del contribuente fu respinto in primo grado e accolto in appello. In esito al ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia, la decisione d'appello fu cassata, con sentenza 25.6.09 n.14982, e la causa fu rinviata al giudice di primo grado. In difetto di riassunzione nel termine previsto dall'art.63, comma 2, d.lgs.546/92 (di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza, scaduto il 26.9.2010), e dopo che il presidente della CTP individuata dalla Corte come giudice del rinvio, ebbe emesso, in data 9.6.2014, un decreto dichiarativo dell'estinzione del giudizio, al contribuente fu notificata il 30.3.2018, una cartella di pagamento a titolo (per quanto qui interessa) di definitiva iscrizione a ruolo dell'irpef e del contributo al servizio sanitario nazionale per il 1995, oltre interessi e sanzioni, quale risultante dall'avviso di accertamento notificato nel 2001.

Contro detta cartella il contribuente proponeva ricorso denunciando l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.c) del d.P.R. 602/73. Il ricorso veniva accolto dalla commissione provinciale di Caserta. La commissione regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate con cui era stato fatto valere che ii termine previsto dall'art.25 del d.P.R.602/73 era inapplicabile "in quanto [detto articolo] si riferisce alla fase amministrativa e non alla anche a quella processuale", ferma invece restando l'applicabilità del termine di prescrizione stabilito dell'art.2946 c.c. e incontrovertibilmente interrotto dalla notifica della cartella.

La CTR ha aggiunto che il dies a quo di tale termine doveva essere individuato nel 9.6.2014 allorché fu emesso il decreto presidenziale "che, pur costituendo una presa d'atto dell'estinzione del giudizio ... costituisce il momento in cui il diritto può essere esercitato"; 2.avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt.63, d.lgs. 546/92, 393 c.p.c. 25 d.P.R. 602/73, 2953 e 2946 c.c.". Il contribuente sostiene che la CTR ha errato nel ritenere inapplicabile l'art.25, comma 1, lett.c) del d.P.R. 602/73;

3. l'Agenzia resiste con controricorso; considerato che:

1. sulla questione sollevata dal ricorrente il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.;

2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto.