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Ordinanza Interlocutoria — n. 13803/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits case to public hearing regarding condominiums' standing to oppose enforcement of debt orders.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13803/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal without a full hearing, ruling that the evidentiary threshold for deciding the case in chambers was not met. The appellant argued that individual condominium owners possess standing to oppose enforcement orders against their building's debt, citing conflicting prior precedents. The court determined that existing jurisprudence on this specific issue of standing was not sufficiently clear to allow a summary decision, necessitating a public hearing for resolution.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.: When prior case law on a specific legal issue presents divergent outcomes, the requirement for decisive evidence is not satisfied, and the case must be remitted to a public hearing for adjudication.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium standing enforcement opposition interlocutory appeal evidentiary threshold Cassazione remitts

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.
40857 del 2021 ); che, alla luce di tali pronunce, non si ravvia il requisito della evidenza decisoria per la trattazione del ricorso in camera di consiglio; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 15567 del 2018
Ordinanza n. 40857 del 2021

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22556-2021 proposto da: DESIDERIO MARIA SOFIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTINO MONTESANTO; - ricorrente - contro FALLIMENTO IGECO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO MALINCONICO; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 22556/2021 Numero sezionale 2984/2022 DI DONATO YVONNE, DI DONATO LUISA, PORPORA PATRIZIA, DIOCESI Numero di raccolta generale 13803/2022Data pubblicazione 02/05/2022 DI ROMA VICARIATO GENERALE; - intimate - avverso la sentenza n. 706/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Letto il ricorso proposto da Desiderio Maria Sofia per la cassazione della sentenza n. 974 del 28. 5. 2020 della Corte di appello di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione dalla stessa proposta, quale condomina, avverso il decreto ingiuntivo che aveva intimato al condominio di via Masuccio Salernitano n. 36 in Salerno il pagamento di una somma in favore alla I.GE.CO s.r.l. a titolo di corrispettivo di lavori di appalto e, per l’effetto, annullato la sentenza di primo grado e dichiarato definitivo il decreto ingiuntivo; letto il controricorso del Fallimento alla I.GE.CO s.r.l.; ritento che l’unico motivo di ricorso pone la questione se la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio spetti esclusivamente al suo amministratore ovvero appartenga anche ai singoli condomini, in ragione del fatto che esso potrà essere posto in esecuzione contro di essi, sia pure in proporzione alle rispettive quote; che il tema suddetto risulta risolto con esiti diversi da due precedenti arresti di questa Corte ( ordinanze n. 15567 del 2018 e n. 40857 del 2021 ); che, alla luce di tali pronunce, non si ravvia il requisito della evidenza decisoria per la trattazione del ricorso in camera di consiglio; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.

P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7