Cassation court remits appeal case to hearing regarding procedural form and notification deadlines under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the appeal case to a public hearing to address procedural irregularities regarding the form and notification of the appeal. Borrelli argued that the lower court erred in classifying the document as a citation rather than an appeal and failed to recognize the appeal's timeliness based on mere deposit. The court agreed the issue required further examination, citing recent precedent, before deciding to schedule a public hearing for resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.; When a cassation appeal raises questions regarding the procedural form and timeliness of the appeal that merit further examination, the court may remit the case to a public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7002-2021 proposto da: BORRELLI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMBA DI NERONE, presso lo studio dell'avvocato IDA LA RANA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE CIRILLO; - ricorrente - contro VEROPALUMMO CARMELA, RENNA SALVATORE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI; - intimati - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 R.G. 7002/2021. Numero registro generale 7002/2021 Numero sezionale 2971/2022 Numero di raccolta generale 13801/2022Data pubblicazione 02/05/2022 avverso la sentenza n. 4481/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. La Corte, letto il ricorso proposto da Borrelli Salvatore per la cassazione della sentenza n. 4481 del 23. 12. 2020 della Corte di appello di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per la riforma della decisione della sentenza n. 2667 del 2016 con cui il Tribunale di Napoli, a seguito della querela di falso in via incidentale proposta da Veropalummo Carmela e Renna Salvatore nel corso del giudizio da loro promosso per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato con l’odierno ricorrente, aveva dichiarato la falsità materiale del documento prodotto dal convenuto intestato alla Banca 24-7 s.p.a.
Gruppo Ubi Banca; rilevato che la Corte di appello ha motivato la soluzione di inammissibilità sulla base del rilievo che l’atto di impugnazione era stato proposto nella forma dell’atto di citazione ma era privo della data dell’udienza di comparizione e che lo stesso, anche se qualificato come ricorso, non era suscettibile di sanatoria, o conversione, ex art. 156 cod. proc. civ., dal momento che era stato depositato ma non anche notificato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.; che con un unico motivo il ricorso denunzia violazione degli artt. 156 e 342 cod. proc. civ. e dei principi della ultrattività del rito, dell’apparenza e dell’affidamento, lamentando che la Corte di appello abbia denominato l’atto di impugnazione come citazione e non come ricorso, abbia ritenuto che l’appello dovesse essere proposto nella forma dell’atto di citazione in contrasto con il rito applicato in primo grado, ove la querela di falso era stata introdotta con ricorso, e non abbia ritenuto pertanto tempestiva l’impugnazione in forza del solo deposito dell’atto e della allegata richiesta di fissazione dell’udienza;
F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 R.G. 7002/2021. Numero registro generale 7002/2021 Numero sezionale 2971/2022 Numero di raccolta generale 13801/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 considerato che la questione sollevata dal ricorso merita approfondimento, con particolare riguardo anche alla applicabilità nel caso di specie dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 758 del 2022; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.
P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2022. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i