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Ordinanza — n. 13795/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows Edilcora's appeal against Grado's traffic fines, ruling on merits and ordering cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13795/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Edilcora S.R.L.'s appeal against the Municipality of Grado's traffic violation fines, deciding the case on its merits. While the lower court had rejected the appeal, the Supreme Court found the first ground of appeal valid, leading to a partial reform of the second-instance judgment. Consequently, the Municipality was ordered to pay the first-instance costs, and the appeal costs were split 50/50 between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 14 Codice della Strada; Art. 384 comma 2 c.p.c.: The Court may decide the case on merits under Art. 384(2) when the appeal is partially admitted, allocating costs based on the degree of success.

Parole chiave

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traffic violation fines appeal on merits partial admission cost allocation Code of Road Traffic compensazione dei crediti sussidio per le spese di pendolare abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 14 Codice della Strada
proponeva opposizione avverso altrettanti verbali per violazione dell’art. 7, quattordicesimo comma, del codice della strada, per transito non F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha depositato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 384 comma 2 c.p.c.
ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo ed eventuale decisione della causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha depositato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17773-2020 proposto da: EDILCORA S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ROBERTO ANTONIO BRIGANTE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro COMUNE DI GRADO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO FALCONIERI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 17773/2020 avverso la sentenza n. 200/2020 del TRIBUNALE di GORIZIA, Numero sezionale 2998/2022Numero di raccolta generale 13795/2022 depositata il 18/06/2020; Data pubblicazione 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con quattordici distinti ricorsi Edilcora S.r.l. proponeva opposizione avverso altrettanti verbali di contravvenzione al codice della strada, emessi dal Comune di Grado per aver transitato in area pedonale urbana senza le prescritte autorizzazioni. Con sentenza n. 106/2019 il Giudice di Pace di Gorizia, riuniti i ricorsi, li accoglieva, condannando l’ente locale alle spese di lite, liquidate in € 280 per compensi ed € 86 per esborsi. Interponeva appello avverso detta decisione Edilcora S.r.l., censurando la statuizione sulle spese ed il Tribunale di Gorizia, con la sentenza impugnata, n. 200/2020, resa nella resistenza dell’ente locale, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Edilcora S.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Grado. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha depositato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380- BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo ed eventuale decisione della causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c.

Con n. 14 distinti ricorsi, poi riuniti, Edilcora S.r.l. proponeva opposizione avverso altrettanti verbali per violazione dell’art. 7, quattordicesimo comma, del codice della strada, per transito non F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 17773/2020 autorizzato nell’area pedonale urbana del Comune di Grado.

Con Numero sezionale 2998/2022Numero di raccolta generale 13795/2022 sentenza n. 106/2019 il Giudice di Pace di Gorizia accoglieva il Data pubblicazione 02/05/2022 ricorso, annullando i verbali contestati. Il Tribunale di Gorizia rigettava l’appello proposto da Edilcora S.r.l. avverso detta decisione, condannandola alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza Edilcora S.r.l., affidandosi a due motivi. Va preliminarmente esaminata, e respinta, l’eccezione di nullità del ricorso in Cassazione proposta dal Comune di Grado, controricorrente, per violazione delle norme e delle regole tecniche in materia di notificazione degli atti processuali in formato elettronico.

Sul punto, va rilevato che l’ente locale ha potuto comunque notificare tempestivamente controricorso, esercitando in tal modo tutte le proprie prerogative difensive. Né, d’altro canto, lo stesso deduce, nel controricorso, alcun pregiudizio concreto che gli sarebbe derivato per effetto del vizio lamentato, con conseguente difetto di specificità della censura proposta. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente respinto i motivi di appello con cui l’appellante aveva contestato: da un lato, il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, delle spese vive relative agli originari quattordici separati ricorsi, poi riuniti, per i quali la società aveva dovuto affrontare l’anticipazione di altrettanti contributi unificati; dall’altro lato, la liquidazione delle spese di primo grado in misura inferiore ai valori minimi previsti dal D.

M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis. La censura è fondata, poiché il Giudice di Pace aveva liquidato le spese di primo grado nella misura di € 280 per compensi ed € 86 per esborsi, mentre avrebbe dovuto riconoscere alla società ricorrente: a titolo di esborsi, la somma di € 602, pari al contributo unificato anticipato per ciascun ricorso, moltiplicato per i quattordici procedimenti, poi riuniti; ed a titolo di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 17773/2020 compensi, tenuto conto del valore della controversia, pari ad € Numero sezionale 2998/2022Numero di raccolta generale 13795/2022 1.276,80 (€ 91,20 moltiplicato per i quattordici verbali impugnati), Data pubblicazione 02/05/2022 l’importo di € 1.112,50, risultante dall’applicazione, sui parametri previsti dallo scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00 di cui alla tabella allegata al D.

M. n. 55/2014, delle massime percentuali di riduzione consentite. La seconda censura è assorbita dall’accoglimento della prima”. Il Collegio condivide parzialmente la proposta del Relatore, osservando che la liquidazione delle spese del giudizio di merito va operata con riferimento a tre sole fasi processuali, in coerenza con quanto indicato a pag. 8 del ricorso. Non può, tuttavia, essere liquidate la fase introduttiva per ciascun ricorso, posto che si tratta di fattispecie assolutamente identiche, che proprio per questo sono state riunite e decise con unica sentenza dal Giudice di Pace.

L’importo da liquidare in favore della parte ricorrente è quindi pari: per il giudizio di proimo grado, ad € 112,50 per la fase di studio, ad € 120 per quella di introduzione e ad € 202,50 per quella di decisione, per complessivi € 435; per il giudizio di appello, ad € 202,50 per la fase di studio, ad € 202,50 per quella di introduzione, ad € 243 per quella di trattazione e ad € 405 per quella di decisione, per complessivi € 1.053. Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente insiste nell’eccezione preliminare, sostenendo che il ricorso notificato da Edilcora S.r.l. non sarebbe “… un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di immagini” e che esso non sarebbe conforme alla normative vigente in tema di notificazioni di atti mediante posta elettronica certificata (cfr. pagg. 3 e ss. della memoria del Comune di Grado).

La deduzione, oltre a non confrontarsi con la circostanza, evidenziata dal relatore in proposta, che l’ente locale si F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 17773/2020 è comunque costituito tempestivamente nel presente giudizio di Numero sezionale 2998/2022Numero di raccolta generale 13795/2022 legittimità, potendo spiegare tutte le proprie difese, non tiene Data pubblicazione 02/05/2022 conto del principio secondo cui non è sufficiente la dimostrazione del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, ma occorre anche provare quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto (in termini, Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583). Per il resto, le memorie non aggiungono nulla al contenuto del ricorso e del controricorso, essendo meramente riprodottive dei motivi e delle difese ivi contenute. Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura di € 435 per compensi ed € 602 per esborsi, nonché delle spese di appello nella misura di € 1.053.

In ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per il 50% e poste, per il resto, a carico della parte soccombente. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna il Comune di Grado al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida nella misura di € 435 per compensi ed € 602 per esborsi, e di quelle del giudizio di secondo grado, che liquida nella misura di € 1.053; oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, cassa avvocati, iva e accessori tutti come per legge.

Condanna altresì il Comune di Grado al pagamento del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che compensa per il resto, liquidando la predetta metà in € 600, di cui € 100 per F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 17773/2020 Numero sezionale 2998/2022 Numero di raccolta generale 13795/2022 esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, Data pubblicazione 02/05/2022 cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione delle spese in favore dell’avv. Roberto Antonio Brigante, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K