Italian Court dismisses heirs' appeal claiming land ownership via adverse possession against the Province of Latina.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe heirs of Vincenzo Cimino appealed a second-instance judgment that rejected their claim of adverse possession over a land parcel belonging to the Province of Latina. The court found the first ground of complaint inadmissible because the disputed land is legally attached to a public coastal road, rendering the possession claim impossible regardless of the land's title origin. Consequently, the second ground was absorbed by this procedural defect, leading to a declaration of inadmissibility under Article 360-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.; When a primary ground of complaint is inadmissible due to the object of the claim being legally attached to public infrastructure, subsequent grounds are absorbed, necessitating a declaration of inadmissibility to filter inconsistent appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20222-2021 proposto da: CIMINO BRUNO, CIMINO SIMONE, TAGLIAMONTE MARIA ROSARIA, eredi del sig. Cimino Vincenzo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 1, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FUNARI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE GALLINARO; - ricorrenti - contro PROVINCIA DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DI TROIA CLAUDIA; - controricorrente - F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20222/2021 Numero sezionale 2861/2022 Numero di raccolta generale 13789/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 avverso la sentenza n. 2764/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda con la quale Vincenzo Cimino aveva chiesto, nei confronti della Provincia di Latina, di essere dichiarato proprietario per usucapione di uno stacco di terreno; - la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l’impugnazione proposta dall’insoddisfatto attore; - Bruno Cimino, Simone Cimino e Maria Rosaria Tagliamonte, tutti eredi dell’attore, ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi di doglianza; [- l’intimata resiste con controricorso;] osserva Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.1470-1321-1322-1362 cod. civ.
Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva errato nell’apprezzare il titolo di provenienza in capo alla Provincia della particella di cui qui si discute; trattavasi di contratto iure privatorum, stipulato nel 1973 con la proprietaria e non di un’acquisizione espropriativa. La doglianza, priva di pertinenza censuratoria, non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Quale che sia il titolo di provenienza quel che rileva è che la particella di cui si discute e della quale i ricorrenti rivendicano acquisto per usucapione, in quanto asservita alla pubblica strada litoranea Terracina-Gaeta (ora Strada regionale Flacca), faccia parte Ric. 2021 n. 20222 sez.
M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20222/2021 Numero sezionale 2861/2022 Numero di raccolta generale 13789/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 del demanio, senza che consti il venir meno della funzione predetta (cd. sdemanializzazione).
Ciò posto, la critica non risulta attingere la ratio decisoria. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 111, co. 6, Cost., per avere la Corte di Roma addebitato al Cimino di non avere specificamente impugnato la motivazione di primo grado nella parte in cui aveva reputato che l’attore non avesse provato il possesso ad usucapionem, resta assorbita (assorbimento improprio) dall’inammissibilità del primo motivo. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Ric. 2021 n. 20222 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20222/2021 Numero sezionale 2861/2022 Numero di raccolta generale 13789/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente (Luigi Lombardo) Ric. 2021 n. 20222 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A