Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the lower court's order was not a final decision on the merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's order did not contain a final decision on the merits of the property dispute. The appellants argued the order violated procedural codes, but the Court determined it was merely an interlocutory ruling regarding evidentiary requests. Consequently, the Court ruled that such non-final orders cannot be the subject of a cassation appeal under the relevant statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 279 cod. proc. civ.; Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the challenged order lacks a decisive ruling on the merits, as only final judgments are subject to cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20624-2021 proposto da: MONTIONI MAURIZIO, MACCARI MARZIO, MONTIONI LORELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE LA SPINA; - ricorrenti - contro CALABRESI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato TITO SINIBALDI; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20624/2021 Numero sezionale 2862/2022 Numero di raccolta generale 13788/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 avverso l'ordinanza n. cronol. 2083/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, rigettata la domanda riconvenzionale d’usucapione e accolta quella principale di Angelo Calabresi, condannò Lorella Montioni, Maurizio Montioni e Marzio Maccari a rimuovere un cancello, che quest’ultimi avevano collocato a chiusura d’un passaggio interpoderale; - la Corte d’appello di Perugia, investita dall’impugnazione dei convenuti, con l’ordinanza di cui in epigrafe rigettò l’istanza inibitoria e le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti; - quest’ultimi ricorrono avverso il provvedimento predetto sulla base di quattro motivi e l’intimato resiste con controricorso;
Osserva Il primo motivo, il cui esame assorbe gli altri, con il quale i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 279, 131, 132 e 134 cod. proc. civ., assumendo la natura sostanzialmente decisoria dell’ordinanza risulta palesemente inammissibile. Questa Corte in più occasioni ha avuto modo di precisare che per stabilire se un provvedimento costituisca sentenza o ordinanza endoprocessuale, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o Ric. 2021 n. 20624 sez.
M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20624/2021 Numero sezionale 2862/2022 Numero di raccolta generale 13788/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio (Sez. 1, n. 3945, 19/02/2018, Rv. 647415; conf., ex multis, Cass. n. 27127/2014).
Tuttavia, l’evocazione di tale principio qui appare del tutto eccentrica: non si è, invero, in presenza di un provvedimento contenente una statuizione di tal fatta. Trattandosi, ben diversamente, del vaglio, necessariamente anticipato, del “fumus boni iuris”, al fine di decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e dell’ordinario giudizio sull’ammissibilità e rilevanza dei chiesti mezzi istruttori. Di conseguenza, si è in presenza di provvedimento privo di qualsivoglia efficacia decisoria, “per tabulas” non ricorribile.
Come anticipato, la superiore conclusione impedisce di prendere in esame le ulteriori tre censure, con le quali i ricorrenti lamentano violazioni di legge concernenti il merito della vicenda. Violazioni, è appena il caso di soggiungere, che, proprio per quel che prima si è detto, non sono riferibili all’ordinanza impugnata, che sulla vicenda non ha ancora statuito. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo Ric. 2021 n. 20624 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20624/2021 Numero sezionale 2862/2022 Numero di raccolta generale 13788/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente (Luigi Lombardo) Ric. 2021 n. 20624 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s