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Ordinanza — n. 13785/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 360-bis of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13785/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised by the appellants failed to meet the strict requirements of Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The appellants argued for nullity based on apparent motivational anomalies and procedural errors regarding the contract for terracotta cylinders, but the Court found their arguments to be mere complaints or hopes without substantive legal basis. Consequently, the Court applied the principle that such inconsistent grounds must be rejected at the admissibility stage to filter out frivolous appeals before reaching the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.; Art. 606 c.p.p.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if the grounds cited do not correspond to the specific exceptions listed in Article 360-bis, treating vague complaints or mere hopes as insufficient to bypass the admissibility filter.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Article 360-bis Inadmissibility Appellate Review Motivational Anomaly Supreme Court Procedural Filter competenza territoriale alternativa

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 132 cod. proc. civ
art. 1327 cod. civ
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20133-2021 proposto da: MANNELLI RENZO, AMADIO VITTORIO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato EUGENIO GALASSI; - ricorrente - contro TERRECOTTE S. ROCCO DI GORACCI MARCELLO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GORACCI MAURO; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20133/2021 Numero sezionale 2860/2022 Numero di raccolta generale 13785/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 avverso la sentenza n. 6/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Terrecotte S. Rocco di Goracci Marcello & C. s.a.s. convenne in giudizio Renzo Mannelli e Vittorio Amadio, dei quali chiese la condanna al risarcimento del danno, previa risoluzione del contratto con il quale i convenuti avevano dato in appalto all’attrice la realizzazione di trenta cilindri in terracotta smaltata, che dopo decorazione ad opera dell’Amadio sarebbero stati spediti a Dubai, ove il consorzio C.I.M. li avrebbe utilizzati nell’ambito di un più vasto progetto; - il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto che la società attrice non avesse provato la legittimazione passiva dei convenuti; - la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda attorea; gli appellati ricorrono avverso la decisione di secondo grado sulla base di tre motivi e la controparte resiste con controricorso; con il primo motivo i ricorrenti prospettano nullità della sentenza <<per evidente anomalia motivazionale>>, in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., , muovendo, in sintesi, le seguenti critiche: - la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, poiché fondata su emergenze non univoche (il fatto che i ricorrenti si fossero recati più volte nel laboratorio della controparte, che l’Amadio avesse interloquito con un operaio in merito alla fattura dei cilindri, non smentiva l’assunto degli esponenti, secondo il quale quest’ultimo avrebbe solo dovuto procedere alla decorazione e il Mannelli aveva Ric. 2021 n. 20133 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20133/2021 Numero sezionale 2860/2022 Numero di raccolta generale 13785/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 corrisposto il prezzo del solo stampo di prova); né la decisione aveva tenuto conto del fatto che entrambi i convenuti erano <<soci o legali rappresentanti>> del Consorzio; considerato che la censura non supera il vaglio d’ammissibilità per una pluralità di ragioni:

a) la Corte territoriale, attraverso costrutto motivazionale pienamente comprensibile, ha spiegato le ragioni che l’avevano portata ad accogliere la domanda attorea, valorizzando una costellazione d’indici probatori (cronologia dei fatti rilevanti, scambio di corrispondenza, deposizioni testimoniali), attraverso i quali aveva identificato nei convenuti i committenti dell’opera e reputato che il contratto (d’appalto) si fosse concluso ai sensi dell’art. 1327 cod. civ.;

b) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; - siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale Ric. 2021 n. 20133 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20133/2021 Numero sezionale 2860/2022 Numero di raccolta generale 13785/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830;

S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914); c) è evidente che, nonostante gli sforzi dialettici dei ricorrenti, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: l’argomento utilizzato dal giudice è puntualmente ripercorribile, collegato al caso esaminato e alle risultanze di causa;

d) quel che, in sostanza i ricorrenti contestano è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, ivi incluso l’apprezzamento delle deposizioni, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019, Rv. 655229);

e) né la denuncia di motivazione apparente sulla valutazione di risultanze probatorie solleva dall’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere Ric. 2021 n. 20133 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20133/2021 Numero sezionale 2860/2022 Numero di raccolta generale 13785/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (giurisprudenza costante, cfr. ex multis, Cass. nn. 4405/2006, 17915/2010, 19985/2017); considerato che i successivi due motivi, con i quali si addebita alla Corte locale di avere sciolto statuizione di condanna risarcitoria e si rivendica il diritto alle spese di causa, privi di efficacia censuratoria e integranti, nel primo caso, una nuda lamentazione e, nel secondo, un mero auspicio, non possono che seguire il medesimo destino d’inammissibilità.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 20133 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20133/2021 Numero sezionale 2860/2022 Numero di raccolta generale 13785/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente (Luigi Lombardo) Ric. 2021 n. 20133 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a