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Ordinanza — n. 13784/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13784/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13784/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso. Il primo motivo si prospetta fondato. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria è parte necessaria dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 alla luce della elaborazione di questa Corte (cfr. Cass. ord.30.1.2013, n. 2176; Cass. 7.12.2010, n. 24786). Assorbimento nel primo motivo di ricorso o manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 170 d.P.R. n. 115/2002; Ordinanza — n. 13784/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso. Il primo motivo si prospetta fondato. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria è parte necessaria dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 alla luce della elaborazione di questa Corte (cfr. Cass. ord.30.1.2013, n. 2176; Cass. 7.12.2010, n. 24786). Assorbimento nel primo motivo di ricorso o manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Parole chiave

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revoca della rendita d'invalidità opposizione al precetto esecutivo restituzione delle indennità di disoccupazione restituzione dei sussidi statali impugnabilità della decisione di rinvio compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria è parte necessaria dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 alla luce della elaborazione di questa Corte (cfr.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22510-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DE SIMONE SACCÀ ALESSANDRA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 384/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22510/2021 Numero sezionale 2978/2022 Numero di raccolta generale 13784/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria di accoglimento dell’opposizione proposta da Alessandra De Simone Saccà avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento dei compensi emesso dall’Ufficio del P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. 5627/2014 RGNR.

2. Alessandra De Simone Saccà è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso. Il primo motivo si prospetta fondato. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria è parte necessaria dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 alla luce della elaborazione di questa Corte (cfr. Cass. ord.30.1.2013, n. 2176; Cass. 7.12.2010, n. 24786). Assorbimento nel primo motivo di ricorso o manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Il decreto di liquidazione in data 13.7.2018 è stato comunicato in pari data; ne dà atto lo stesso Ministero ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2). Né può ritenersi che l'interesse del Ministero ad impugnare la liquidazione e segnatamente a dedurre il vano decorso del termine di cui all'art. 71, 2O co., d.P.R. n. 11512002 sia sorto successivamente. In parte qua appare esatto il rilievo di inammissibilità dell'opposizione incidentale del Ministero, in verità formulato dal Tribunale di Reggio Calabria con il provvedimento in data 4.1.2019, il cui tenore è riprodotto testualmente nel corpo del provvedimento impugnato in questa sede».

Ric. 2021 n.22510 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22510/2021 Numero sezionale 2978/2022 Numero di raccolta generale 13784/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

In particolare, deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell'ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero: ex plurimis Sez. 2, Sent.n. 28711 del 2013;Sez. 2, Sent.n. 24786 del 2010 Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n.22510 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .