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Ordinanza — n. 13781/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming erroneous application of Article 115 CPC regarding non-objection to facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13781/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Francesco De Vita's appeal against the Second Instance Court's judgment inadmissible. De Vita argued that the lower court incorrectly applied Article 115 of the Civil Procedure Code by failing to properly evaluate specific objections to facts presented by Poste Italiane. The court rejected this claim, citing established precedent that generic objections suffice when specific factual contestations are absent, rendering the alleged error non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; The court holds that when a party fails to specifically contest factual allegations, the burden of proof shifts, and generic objections do not justify a finding of erroneous application of the non-objection rule.

Parole chiave

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Article 115 Civil Procedure Code non-objection to facts burden of proof shift generic objections inadmissible appeal professional fees dispute Cassation review compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
In questo quadro per nulla si giustifica l'asserita erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. Ric.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002
13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.
art. 115 c.p
In questo quadro per nulla si giustifica l'asserita erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10.6.2016, n. 11892
E tuttavia a tanto osta l'insegnamento di questa Corte (Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass.
Cass. ord. 26.9.2018, n. 23153
Sez. 2, Ord. n. 27490 del 2019
Sez. 6-1, Ord. n. 3680 del 2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22354-2021 proposto da: DE VITA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CASILINA 25, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BARILLA', che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585 rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Dario Buzzelli e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma alla via Paulucci Fulcieri de’ Calboli n. 5,; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1035/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2021;

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22354/2021 Numero sezionale 2977/2022 Numero di raccolta generale 13781/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Francesco De Vita ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di accoglimento dell’appello di Poste Italiane spa e di conseguente rigetto della sua domanda di pagamento di prestazioni professionali.

2. Poste Italiane SPA si è costituita con controricorso.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso.

4. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno presentato memorie insistendo nelle rispettive richieste. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. Con il primo motivo il ricorrente si duole per l'asserita erronea valutazione del documento n. 14 prodotto da "Poste Italiane" (cfr. ricorso, pag. 5). E tuttavia a tanto osta l'insegnamento di questa Corte (Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord. 26.9.201 8, n. 23153). D'altra parte, questa Corte spiega che nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali sono sufficienti anche contestazioni di carattere generico. Ciò tanto più che la Corte di Roma ha specificato (dr. pag.

10) che "Poste Italiane" aveva formulato contestazioni puntuali e di seguito il De Vita si era limitato a contestazioni di stile. In questo quadro per nulla si giustifica l'asserita erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. Ric. 2021 n.22354 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22354/2021 Numero sezionale 2977/2022 Numero di raccolta generale 13781/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

La motivazione dell'impugnato dictum va esente da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte. La Corte d'Appello ha dato ampia ragione del suo dictum (cfr. pagg. 10 -14). Per nulla si giustifica la denuncia di motivazione "apparente" o "perplessa". Al contempo, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, lo co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr.

Cass. ord. 6.7.2015, n. 13928)».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. In particolare, deve ribadirsi che la censura del ricorrente si incentra sull’omesso esame del documento 14 della produzione in primo grado di Poste Italiane. Tale documento indicherebbe analiticamente le specifiche contestazioni alle singole parcelle. Dall’esame dettagliato del suddetto documento emergerebbe che per le 142 parcelle oggetto di causa Poste Italiane ne avrebbe contestate soltanto 3 in ordine alla sussistenza dei crediti professionali. Per le restanti 139 non vi sarebbe alcuna contestazione in ordine al conferimento Ric. 2021 n.22354 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22354/2021 Numero sezionale 2977/2022 Numero di raccolta generale 13781/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dell'incarico, all'esecuzione delle prestazioni e al valore delle controversie trattate.

3. La Corte d'appello di Roma a pag. 10 della sentenza impugnata ha evidenziato che Poste Italiane SPA, nel costituirsi in giudizio, oltre ad allegare il complessivo rapporto con il professionista, ha mosso specifiche contestazioni in ordine alle singole voci di credito azionate, sintetizzate nel documento richiamato opponendo la non riconducibilità a Poste Italiane di alcune richieste, il mancato conferimento dell'incarico per altre, nonché l'avvenuto pagamento per la maggior parte. A fronte delle puntuali contestazioni il De Vita si è limitato ad una generica e irrilevante contestazione di stile e ad operare una mera correzione contabile rispetto alla domanda introdotta in citazione. Nel concreto, dunque, anche se il rapporto professionale non era contestato, lo era invece specificamente la misura del compenso dovuta in ragione del rapporto per le attività descritte nelle pre-notule in atti.

4. A parere del ricorrente in base al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. la Corte d'Appello, sulla base del suddetto documento, avrebbe dovuto ritenere provate le prestazioni professionali espletate.

5. Il motivo è inammissibile in applicazione dei seguenti principi di diritto: «L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia Ric. 2021 n.22354 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22354/2021 Numero sezionale 2977/2022 Numero di raccolta generale 13781/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile» (Sez. 2, Ord. n. 27490 del 2019).

«Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Sez. 6-1, Ord. n. 3680 del 2019).

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per quanto detto nella proposta. Il ricorrente fa riferimento al vizio di motivazione non più denunziabile se non in casi limitati, che però non ricorrono nella specie, essendo la motivazione della Corte d'Appello ampia ed esaustiva del percorso logico- giuridico compiuto.

7. In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Poste Italiane spa che liquida in euro 6.500,00 oltre alle spese Ric. 2021 n.22354 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22354/2021 Numero sezionale 2977/2022 Numero di raccolta generale 13781/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia Ric. 2021 n.22354 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2