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Ordinanza — n. 13761/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court ruling on consolidated national tax rate modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13761/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming the taxpayer's arguments regarding the consolidated national tax rate. While the lower court had permitted an integrative declaration based on interpretative uncertainty, the Cassation court found the agency's specific legal arguments regarding the nature of the declaration and the applicability of transitional provisions to be fundamentally flawed. Consequently, the court rejected the agency's claims and remanded the case to the Regional Tax Commission for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 8 e 8 bis d.P.R. n. 322/1998; Art. 9, commi 7 e 8, d.P.R. n. 600/1973; Art. 23, commi 7 ed 11, d.l. n. 83/2012: The court held that the tax agency's appeal was unfounded because the lower court correctly applied principles allowing integrative declarations in cases of objective interpretative uncertainty regarding fiscal incentives, and the transitional provisions did not bar the administrative procedure after the rectification period expired.

Parole chiave

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consolidated national tax rate integrative tax declaration interpretative uncertainty fiscal incentives transitional provisions tax appeal procedure administrative rectification conto di gruppo

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 8 e 8 bis d.P.R. n. 322/1998
per violazione art. 2, commi 8 e 8 bis d.P.R. n. 322/1998, nonché art.
Art. 9, commi 7 e 8, d.P.R. n. 600/1973
322/1998, nonché art. 9, commi 7 e 8, d.P.R. n. 600/1973, per aver ammesso la CTR una modifica in integrazione del consolidato nazionale, quale fosse dichiarazione di scienza, invece che atto negoziale di volontà.
Art. 23, commi 7 ed 11, d.l. n. 83/2012
3 per violazione art. 23, commi 7 ed 11 d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI — 5 n. 40862/2021
Cass. VI — 5 n. 40862/2021).
Cass. VI — 5 n. 40862/2011
Cass. VI — 5 n. 5058/2022
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 25645-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FINCAST SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 99, presso lo studio dell'avvocato BERARDINO IACOBUCCI, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 83/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Basilicata che ha confermato la pronuncia della CTP di Matera, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di consolidato nazionale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 2, commi 8 e 8 bis d.P.R. n. 322/1998, nonché art. 9, commi 7 e 8, d.P.R. n. 600/1973, per aver ammesso la CTR una modifica in integrazione del consolidato nazionale, quale fosse dichiarazione di scienza, invece che atto negoziale di volontà.

In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata frui7ione di beneficio fiscale da parte del contribuente è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, l'errore, di fatto o di diritto, qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa (nella specie, relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal "conto energia" e nella detassazione, "ora per allora", degli investimenti ambientali ai sensi della cd. Ric. 2020 n. 25645 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- "Tremonti ambientale"). (cfr.

Cass. VI — 5 n. 40862/2021). Nella specie, la CTR si è conformata a questo principio; che, con il secondo motivo, si profila censura ex art. 360 n. 3 per violazione art. 23, commi 7 ed 11 d.l. n.83/2012, convertito in 1. n. 134/2012, perché al momento della rettifica della dichiarazione (settembre 2013) la disciplina agevolativa incentivante era già stata abrogata (giugno 2012). La portata della norma transitoria (art. 23, comma 11, d.l. n. 82/2012) è stata chiarita nel senso favorevole alla contribuente dal D.M. 5 luglio 2012, fonte regolamentare, tuttavia permanendo incertezza normativa, riconosciuta da questa Corte (ancora Cass.

VI — 5 n. 40862/2011), con particolare riguardo alla natura pluriennale degli investimenti ambientali operati dagli imprenditori del settore, donde la procedura amministrativa non può più ritenersi esperibile solo quando esaurita la possibilità di rettifica della dichiarazione dei redditi; che, anche da ultimo l'orientamento è stato confermato con pronuncia Cass. VI — 5 n. 5058/2022; che la decisione del collegio è sostanzialmente conforme alla proposta del relatore, essendo -in relazione al chiaro contenuto della proposta- l'indicazione della "manifesta infondatezza" del ricorso, frutto di evidente errore materiale; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di leg