Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax refund limits for 1990 earthquake victims. The Regional Commission correctly applied existing law without new procedural rules. The court rejects the claim that resource limits affect the right to refund. The decision upholds the Regional Commission's ruling on tax reimbursement. The court finds no violation of procedural or substantive legal principles. The appeal is rejected due to lack of merit and no interest in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming a taxpayer's right to an income tax refund following the 1990 Sicily earthquake. The agency argued that new legislative limits on available funds and reduced refund percentages violated the taxpayer's right to reimbursement, but the court held these measures only affect the mode of payment, not the underlying right. Consequently, the court ruled that the Regional Commission correctly applied existing legal principles and rejected the appeal as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 665, 1. n. 190/2014; Art. 16 octies del d.l. n.91/2017: Legislative changes introducing new administrative procedures or resource limits do not extinguish rights acquired under previous law, provided no transitional provisions apply to pending cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso 25635-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro GRASSO MARIA CATENA; - intimata - avverso la sentenza n. 3902/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/03/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate e del Territorio ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso Irpef in conseguenza del sisma "Sicilia Orientale" del 1990; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione.
Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto --- al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Ric. 2020 n. 25635 sez.
MT - ud. 08-03-2022 -2- Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da questa Corte (cfr. Cass. VI5 n. 941/2018; 9908/2018). A tali principi si è uniformata la gravata sentenza, donde il motivo è infondato; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione art. 44 e 46 d.lgs. n. 546/1992 per non aver la CTR dichiarato la cessata materia del contendere in ragione del dichiarato riscontro favorevole all'istanza di rimborso della contribuente.
Essendovi stata compensazione delle spese, l'Agenzia non ha interesse a vedere cassata con rinvio una sentenza che ha statuito quanto già adempiuto dell'Ufficio, in luogo di dichiarare la cessazione della materia del contendere; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronunciare sulle spese, stante l'assenza di attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM La Corte rigetta il ric